Comunitario e Internazionale

Il Paese membro deve garantire tutela effettiva ai singoli danneggiati dal mancato riconoscimento di diritti Ue

Spagna condannata per la mancata previsione di azione diretta contro lo Stato responsabile per l' inadempimento

di Paola Rossi

In una causa che ha coinvolto la Spagna la Corte di giustizia Ue ha ribadito quali siano le tutele da assicurare ai singoli contro lo Stato membro che non abbia trasposto o rispettato norme comunitarie (ora unionali) - da cui derivi l'attribuzione di diritti individuali -determinando un danno.
In base ai principi di equivalenza ed effettività, di fatto - ricorda la Cgue - i Paesi dell'Unione devono garantire un regime riparatorio per le violazioni statali del diritto Ue, come conseguenza degli impegni assunti con la firma dei Trattati.
Il principio di equivalenza è rispettato quando contro violazioni statali del diritto Ue sia previsto un regime equivalente al caso in cui siano in discussione le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto di norme interne da parte di qualsiasi auotità pubblica.
Il principio di effettività è invece rispettato quando non si renda di fatto troppo gravoso o impossibile far valere in giudizio il diritto a un'equa riparazione del danno che sia conseguenza dell'inadempimento statale.

Il risarcimento
I presupposti che - in base al diritto sovranazionale - fanno scattare l'obbligo di risarcire il cittadino danneggiato dall'inadempimento statale sono:
- la presenza di una norma Ue che attribuisca diritti soggettivi sufficientemente definiti;
- l'assenza di un corretto recepimento della disposizione unionale nell'ordinamento nazionale;
- la prova della derivazione del danno subito dall'inadempimento statale.

La decisione sulla Spagna
Con la sentenza sulla causa C-278/20 la Corte Ue precisa che è illegittima qualsiasi altra condizione - oltre le tre suesposte - che sia posta a base dell'azionabilità del diritto del singolo danneggiato. Come, appunto, nel caso risolto che coinvolgeva la Spagna e che si è concluso con una decisione di condanna. Punto di arrivo della procedura, inizialmente conciliativa, con cui la Commissione europea aveva stigmatizzato i paletti previsti dall'ordinamento spagnolo per poter agire contro l'inadempimento statale fonte di danno.

I paletti nazionali illegittimi
Non è quindi legittimo prevedere - come è stato sino a oggi in Spagna - che il cittadino possa agire per danni contro lo Stato solo se vi sia un atto amministrativo impugnabile o una decisione della Corte Ue che dichiari la contrarietà di una norma statale al diritto dell'Ue. Non era quindi possibile agire giudizialmente in Spagna contro l'inadempimento o l'omissione statale in sé considerati quando da questi derivava direttamente il danno lamentato.
È stato quindi bocciato il regime nazionale che consentiva la domanda di risarcimento contro lo Stato solo se la causa del danno era conseguenza di un atto amministrativo previamente impugnato fino a giungere a una decisione definitiva di rigetto.
Altrettanto illegittime le previsioni spaagnole secondo cui il diritto al ristoro dei danni -derivante da una sentenza di condanna della Cgue per l'inadempimento statale - si prescrive in un anno dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e i danni risarcibili sono limitati al quinquennio precedente la data in cui sia pubblicata la condanna.

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