Civile

Studio notarile: il collegamento sistematico con più agenti immobiliari compromette la reputazione

Con la decisione n. 3940 della Suprema corte fornisce un interessante catalogo giurisprudenziale di possibili violazioni deontologiche di questi professionisti

di Mario Finocchiaro

L'opera sistematica e di collegamento di uno studio notarile con più intermediari immobiliari interferisce con la libertà di scelta del notaio da parte dei clienti ed è idonea a determinare un flusso non spontaneo di affari in favore del notaio stesso, minando, altresì, l'equidistanza degli interessi che vengono in rilievo nell'esercizio della funzione notarile e, quindi, compromettendo anche la reputazione e il decoro della stessa, tale da assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 147, lettera a), legge notarile. Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione con la sentenza 8 febbraio 2022 n. 3940.

Le conseguenze della condotta per la Suprema corte
Secondo la Suprema corte con l'adozione di questa condotta risulta violato anche il disposto di cui alla lettera b) dello stesso articolo, per effetto della trasgressione in modo non occasionale delle denunciate norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato, così come deve ritenersi concretata pure la violazione della disposizione prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, con riferimento alla sanzionabilità del comportamento del notaio che ponga in essere atti di illecita concorrenza servendosi illegittimamente dell'opera di procacciatori d'affari.

Questione non nuova, ma ricca di riferimenti
Siamo, dunque, davanti a questione nuova, sulla quale però non risultano precedenti in termini. Ma andiamo con ordine.

Per utili riferimenti, e, in particolare, nel senso che l'articolo 147 della legge notarile non vieta la concorrenza tra i notai, ma ne vieta le forme illecite, compreso il ricorso a procacciatori di affari, da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il notaio e che quest'ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell'attività, senza che rilevi la gratuità dell'attività di procacciamento, vietata dall'art. 31 del codice deontologico anche se svolta a titolo non oneroso, Cassazione, sentenza 30 luglio 2020, n. 16433.

Sempre nella stessa ottica, in altra occasione, si è affermato - altresì - che è contraria, ai sensi dell'articolo 31, lettera f), dei principi di deontologia professionale dei notai, la presenza frequente del notaio presso recapiti stabili di organizzazioni per rogare, trattandosi di un comportamento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l'imparzialità, e visto come un concorso consapevole del notaio a una scelta etero-diretta del professionista. Il dovere d'imparzialità del notaio, infatti, va inteso in termini di astensione da comportamenti che, in via preventiva e di garanzia dell'immagine della categoria, influiscono sulla designazione del professionista, Cassazione, sentenza 12 febbraio 2020, n. 3458, in «Notariato», 2020, p. 506, con nota di Carrato A., «Il dovere di imparzialità del notaio».

Analogamente, incorre nel divieto di svolgere ricorrenti prestazioni presso terzi o organizzazioni o studi professionali, in violazione dell'art. 147, primo comma, lettera b), legge n. 89 del 1913 e dell'art. 31 lett. f) del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del notariato, il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante della totalità degli atti dallo stesso notaio rogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare, Cassazione, sentenza 28 dicembre 2017, n. 31006.

Sempre in argomento, in altra occasione, si è precisato che in tema di illeciti disciplinari dei notai, a seguito della regolamentazione recata dal combinato disposto dei commi 1, lett. c), e 3 dell'art. 2 del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006), l'eliminazione dal Codice deontologico notarile, a partire dal 1° gennaio 2007, del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, o, comunque, la nullità delle norme disciplinari che, entro detto termine, non si siano a ciò adeguate, non determina l'abolizione della fattispecie disciplinare di illecita concorrenza, presente nel codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 26 gennaio 2007 (art. 17) e già in quello approvato il 25 marzo 2004, consistente nel "servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o l'utilizzazione di situazioni equivalenti", le quali, peraltro, è stata in parte riprodotta anche dall'art. 31 del codice approvato il 5 aprile 2008, come divieto di servirsi dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca le persone a sceglierlo o di conferire al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti. Infatti, dovendo le attività di procacciamento di affari e quelle ad esse analoghe essere intese non già in senso tecnico-giuridico, bensì generico e meramente economico, la norma deontologica e quella di matrice legislativa non sono tra loro incompatibili, Cassazione, sentenza 4 gennaio 2010, n. 3, in «Rivista notariato», 2010, II, p. 645, con nota di Casu G., «Rilevanza della mancata partecipazione del P.M. nel procedimento dinanzi alla Co.re.di., violazione dell'art. 17 del Codice Deontologico Notarile: brevi riflessioni».

Analogamente, perché sussista l'illecito di cui all'art. 14 del R.D.L. n. 1666 del 1937, in relazione all'art. 147 della legge n. 89 del 1913, sono indispensabili sia l'opera del terzo che indirizzi al notaio un certo numero di clienti, sia un atteggiamento attivo del notaio, sicché ne sia turbato il corretto esercizio della funzione pubblica, alterando il momento della libera scelta del professionista da parte dei potenziali clienti. Rispetto a tale paradigma, risulta, pertanto, del tutto irrilevante che l'opera di procacciamento sia stata svolta dal terzo anche in favore di altri notai, Cassazione, sentenza 24 luglio 1996, n. 6679, in «Vita notarile», 1996, p. 1509.

Per altri riferimenti confronta anche:

- nel senso che in tema di responsabilità disciplinare notarile, l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero professionali non preclude di sanzionare le modalità e i contenuti del messaggio pubblicitario non conforme a correttezza, secondo quanto stabilito dai codici deontologici, sicché è vietata al notaio la pubblicità funzionale al suo interesse promozionale ovvero all'accaparramento di clientela attraverso diffusione di notizie soggettive, oppure anche oggettive, ma non verificabili e, quindi, autoreferenziali, o comunque non confacenti alla sobrietà, al decoro ed al prestigio della professione, secondo il comune sentire dell'etica professionale, mentre è consentita quella volta ad informare il pubblico, facilitando una scelta consapevole del professionista da parte della clientela, Cassazione, sentenza 5 maggio 2016, n. 9041;

- per il rilievo che è sanzionabile, ai sensi dell'art. 147, primo comma, lett. a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 30 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249), nonché dell'art. 1 dei «Principi di deontologia professionale emanati dal Consiglio Nazionale del Notariato», la condotta del notaio che costituisca una società di capitali, di cui egli sia socio unico, volta a commercializzare una piattaforma informatica per la gestione delle surroghe relative agli atti di mutuo, così determinando una sovrapposizione ed un'interferenza tra l'attività notarile e quella commerciale, Cassazione, sentenza 4 marzo 2013, n. 5270, in Vita notarile, 2013, p. 1376;

- è ravvisabile la violazione del divieto di illecita concorrenza nel comportamento di un notaio che sistematicamente esegua prestazioni professionali gratuite in favore di soggetti operanti nel campo dell'edilizia, per ottenere futuri incarichi di stipulazione di rogiti di vendita immobiliare, Cassazione, sentenza 28 luglio 2004, n. 14227, in «Vita notarile», 2004, p. 1716;

- l'art. 147 della legge notarile individua con chiarezza l'interesse che si ritiene meritevole di tutela nella salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile e determina la condotta sanzionabile in quella idonea a compromettere l'interesse tutelato, condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonché dai «principi di deontologia professionale dei notai», Cassazione, sentenza 8 ottobre 2018, n. 24680, in Vita notarile, 2018, p. 1077, con nota di Sicchiero G., Atipicità dell'illecito disciplinare e concorso formale di violazioni (Sostanzialmente nello stesso ordine di idee, altresì, Cassazione, sentenza 4 dicembre 2002, n. 17202, in Foro italiano, 2003, I, c. 798, secondo cui l'art. 147 legge notarile individua con chiarezza l'interesse che si ritiene meritevole di tutela (ossia, la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quella idonea a compromettere l'interesse tutelato; condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonché dai «principi di deontologia professionale dei notai» emanati dal consiglio nazionale del notariato in data 24 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1994 n. 165, suppl. ord.); ne consegue che la norma menzionata, come tale del tutto rispettosa del principio di legalità, mentre non pone una limitazione della concorrenza tra i notai - la cui liceità anzi implicitamente riconosce - ne vieta solamente le forme illecite, non in sé, bensì quale forma di lesione del bene protetto dalla norma del decoro e del prestigio della classe notarile, e prevede che la concorrenza illecita in questione può concretizzarsi in una serie di comportamenti tipici (riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori di clienti, pubblicità) o atipici (utilizzo di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile), tra i quali va ricompresa la ricerca da parte del notaio di clientela mediante il ricorso a mezzi illeciti o scorretti);

- l'illecito disciplinare previsto dall'art. 147 della legge notarile è integrato da qualsiasi comportamento che violi la dignità e reputazione del notaio, nonché il ruolo e il prestigio della classe notarile; l'illecito disciplinare previsto dall'art. 47 della stessa legge è, invece, configurabile nel caso in cui il notaio delega ad altri l'indagine sulla volontà delle parti e la direzione della compilazione dell'atto, Cassazione, sentenza 30 novembre 2006, n. 25487, in «Vita notarile», 2007, p. 302.

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