Civile

Cartella di pagamento: legittima la notifica dell'atto con il pdf e non in formato .p7m

Vale l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 del Cpc

di Giampaolo Piagnerelli

«La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.». Questo il principio ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 801/23.
In particolare i Supremi giudici hanno respinto la decisione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui osservava che per due cartelle di pagamento impugnate, la notifica a mezzo Pec era inesistente, perché era stato utilizzato il formato pdf e non quello .p7m e, quindi, mancava la ricevuta di accettazione e la prova dell'avvenuta notificazione.
La Corte a tal proposito ha affermato che «In caso di notifica a mezzo Pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (si veda l'ordinanza n. 30948/19). Di qui la piena compatibilità con l'invio del formato pdf che - giunto nelle mani del contribuente - è sufficiente a far emergere la pretesa del Fisco.
Anche per la cartella esattoriale è dunque da ritenere c he la prova della sua notificazione telematica derivi dalla produzione della ricevuta di consegna (pacificamente avvenuta) e non, come erroneamente affermato dal giudice tributario di appello, dalla produzione della ricevuta di accettazione.

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