Immobili

Ponteggi senza illuminazione e allarme? Condominio e ditta risarciscono per il furto nell’abitazione

La società risponde per l’omessa diligenza nel posizionare l’impalcatura e il condominio per la mancata custodia. Prudente invece la vittima del furto che aveva una porta blindata

di Patrizia Maciocchi

La ditta che fa i lavori e il condominio devono risarcire per il furto dei gioielli nell’abitazione, se facilitato dalla presenza di un’impalcatura priva di sistema di allarme e di illuminazione. Un quadro che evidenzia la mancata diligenza della società appaltatrice e l’omessa custodia del condominio. La Cassazione (sentenza 41542) respinge il ricorso di un condominio di Battipaglia contro la condanna a risarcire in via equitativa il danno subìto da una signora, alla quale erano stati rubati tutti i suoi oggetti preziosi. Ad avviso dei ricorrenti però mancavano le prove che i ladri avessero usato l’impalcatura per raggiungere l’appartamento svaligiato, come non era dimostrato che i gioielli fossero ben protetti. Per finire, la Corte d’Appello, aveva stabilito che il danno era di poco meno di 34 mila euro, malgrado non fossero stati forniti elementi per quantificarlo.

La presenza della porta blindata

La Suprema conferma però le responsabilità individuate dai giudici di merito, anche attraverso testimonianze de relato, comunque utilizzabili. I giudici di legittimità avallano la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, anche per quanto riguarda l’esclusione del comportamento colposo della derubata, non attenta nel custodire i suoi beni: circostanza esclusa grazie alla presenza di una porta blindata. Passa il solo punto di ricorso relativo alla quantificazione del risarcimento, che viene “tagliato” a 10 mila euro. Anche se la Cassazione ricorda che il risarcimento deve scattare comunque anche in assenza di dati certi sull’importo. «Il giudice deve, anche d’ufficio - si legge nella sentenza - procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l’esistenza , tanto nell’ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell’impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell’ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia».

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