Lavoro

‘Greenpass50+' - Verifica automatizzata della certificazione verde

Con messaggio 21 ottobre 2021, n. 3589, l'INPS ha reso note le istruzioni per l'utilizzo della procedura ‘Greenpass50+', istituita per agevolare lo svolgimento dell'attività di verifica da parte del datore di lavoro della certificazione verde ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri *

Come noto, a decorrere dal 15 ottobre 2021, il datore di lavoro che abbia la disponibilità giuridica del luogo di lavoro è tenuto a verificare il possesso della certificazione verde in corso di validità di ciascun soggetto che intenda accedere a detto luogo per svolgervi attività lavorativa o di formazione od ancora di volontariato (art. 9-septies, c. 2 e 4 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52).

Al fine di agevolare tale attività di verifica automatizzandone il funzionamento (art. 13, c. 10 del D.P.C.M. 17 giugno 2021), è stata istituita la procedura ‘Greenpass50+', applicabile ai datori di lavoro con più di 50 lavoratori in forza e illustrata in dettaglio dall'INPS mediante messaggio 21 ottobre 2021, n. 3589.

La procedura - disponibile sul Portale istituzionale dell'Istituto -, interrogando la Piattaforma nazionale ‘DGC' (PN-DGC), consente di effettuare una verifica asincrona della certificazione verde mediante l'elenco dei codici fiscali dei lavoratori in forza di cui l'Istituto è già in possesso al momento dell'attivazione della procedura.

Il datore di lavoro potrà esercitare l'attività di verifica della certificazione verde solo nei confronti dei lavoratori che presteranno effettivamente servizio, escludendo quindi coloro che, pur essendo in forza, risultino assenti ad esempio per

i) malattia,

ii) ferie o

iii) permessi od ancora non debbano fare ingresso nel luogo di lavoro in quanto tenuti a rendere la prestazione in regime di lavoro agile.In ossequio alle disposizioni dettate dal richiamato D.P.C.M. 17 giugno 2021, la procedura prevede che quando dalla verifica automatizzata risulti che il lavoratore interessato non è in possesso della certificazione verde in corso di validità, sia lasciata facoltà all'interessato di richiedere che la verifica della propria certificazione sia ripetuta, utilizzando l'applicazione ‘VerificaC19' (art. 13, c. 15 del D.P.C.M. 17 giugno 2021).

La procedura automatizzata di verifica della certificazione verde è articolata in tre fasi distinte:1)accreditamento per via telematica (effettuato anche mediante l'intermediario delegato).

In particolare, il processo di accreditamento prevede che il datore di lavoro che intenda utilizzare la funzione ‘Greenpass50+' è tenuto ad individuare espressamente i soggetti a cui è stata affidata la materiale attività di verifica (‘verificatori'), inserendo i rispettivi codici fiscali;2)elaborazione. L'Istituto accede alla PN-DGC, raccogliendo le informazioni circa il possesso della certificazione verde dei lavoratori in forza, individuati mediante la denuncia individuale trasmessa dal datore di lavoro stesso tramite il flusso UNIEMENS.

Tali dati sono memorizzati dal sistema per 24 ore, trascorse le quali si procede alla loro cancellazione, eseguita di norma tra le ore 20.00 e le ore 23.59 di ogni giorno (durante tale intervallo di tempo, il sistema di verifica potrebbe non essere attivo);

3) verifica.

Il verificatore accede al servizio, accertandosi del possesso della certificazione verde dei soli lavoratori che devono prendere servizio, escludendo pertanto, come anticipato, i lavoratori in regime di lavoro agile nonché i lavoratori assenti.

A loro volta, i soggetti tenuti a svolgere la verifica potranno accedere alla procedura autenticandosi mediante le proprie credenziali SPID/CIE/CNS.Fermo restando quanto sopra, resta altresì inteso che la procedura ‘Greenpass50+' dovrà essere (formalmente) annoverata tra le misure e le modalità operative adottate ai sensi dell'art. 9-septies, c. 5 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e armonizzato con le procedure dedotte nel protocollo sanitario aziendale.

La procedura in breve descritta, e che di primo acchito sembra possa contribuire a risolvere plurime questioni correlate alla verifica della certificazione verde al fine dell'accesso ai luoghi di lavoro, evidenzia però alcuni limiti, che pare opportuno evidenziare, auspicando possano essere al più presto superati per garantire un efficace impiego della procedura stessa:

incrociando i dati attinti dalla PN-DGC con i dati già in proprio possesso in quanto trasmessi mediante il flusso UNIEMENS da ultimo disponibile, l'Istituto non può disporre di un quadro occupazionale aggiornato, in quanto il flusso è trasmesso con riferimento ai lavoratori in forza al secondo mese precedente.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi di effettuare la verifica della certificazione verde mediante la funzione ‘Greenpass50+' in data 25 ottobre 2021. A tal data, il quadro occupazionale ricostruito attraverso l'ultimo flusso UNIEMENS disponibile risale al 31 agosto 2021, così che i dati dei lavoratori in forza afferenti al periodo compreso tra il 1° settembre e il 24 ottobre 2021 dovrà essere messo a disposizione del verificatore ricorrendo ad un ulteriore e distinto flusso informativo.

Infatti, con la funzione ‘Greenpass50+' non è possibile gestire cessazioni, nuove assunzioni o assenze a qualsivoglia titolo intervenute nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 24 ottobre 2021. Come detto, il datore di lavoro dovrà dare contezza a ciascun verificatore delle variazioni nel frattempo intervenute attivando un ulteriore flusso informativo e offrendo al riguardo opportune istruzioni in materia di trattamento dei dati personali, in quanto si prospetta concretamente il rischio di trattare dati di lavoratori ormai non più in forza.

Peraltro, è qui appena il caso di precisare come il disallineamento temporale tra i dati trasmessi con i flussi UNIEMENS e la situazione occupazionale attuale può persino aumentare quando l'Istituto abbia registrato un errore nella quadratura del flusso UNIEMENS più recente (in tal caso, sarà considerato l'ultimo flusso validamente trasmesso);

- le informazioni disponibili afferiscono ai soli lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi, restando esclusi dalla procedura i lavoratori che a diverso titolo dovessero accedere ai luoghi di lavoro e che, per effetto dell'art. 9-septies, c. 1 e 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 il datore di lavoro che ha la disponibilità giuridica del luogo di lavoro è tenuto a verificare;

- la procedura non esclude automaticamente dal proprio ambito di operatività i lavoratori che al più diverso titolo risultino assenti al momento dell'effettuazione dell'attività di verifica della certificazione verde né i lavoratori tenuti a rendere la prestazione in regime di lavoro agile. Proprio con riguardo a questi ultimi, e diversamente da quanto stabilito con riferimento alla Pubblica Amministrazione con D.P.C.M. 12 ottobre 2021, non è ancora stato espressamente precisato se la verifica debba essere comunque condotta, nonostante i lavoratori non siano tenuti ad accedere ai luoghi di lavoro. Al riguardo, è opportuno precisare che non è dato rinvenire nell'art. 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 alcuna norma che disponga la sospensione dell'efficacia del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81 in materia di lavoro agile né delle prescrizioni del Protocollo condiviso 6 aprile 2021 che, a più riprese, invitano, ove possibile, a ricorrere al lavoro agile al fine di eliminare il rischio di contagio in occasione di lavoro;

- dal momento che il verificatore accede alla funzione ‘Greenpass50+' mediante le proprie credenziali (SPID-CIE-CNS), sarà opportuno designare più verificatori per assicurare la continuità del servizio;

- limitare la possibilità di utilizzare la funzione ‘Greenpass50+' ai soli datori di lavoro che assolvano al requisito dimensionale superiore a 50 lavoratori – solo incidentalmente, composte da dipendenti e collaboratori?) - pare riduttivo in quanto comporta l'esclusione dall'ambito d'applicazione della procedura di una quota percentuale preponderante di datori di lavoro.

In ogni caso, pare indiscussa la potenzialità di tale procedura che, quando opportunamente affinata, contribuirà a garantire il più fluido svolgimento dell'attività di verifica della certificazione verde, assicurando maggiore razionalità sul piano organizzativo e riducendo, in ossequio alle finalità di tutela della salute poste dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127, gli spazi concessi all'attività di verifica a campione.

*a cura di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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