Amministrativo

Convertiti i due Dl festività: green pass rafforzato fino a fine emergenza

Intanto il Parlamento deve convertire il Dl n. 4 del 2022 che riguarda il certificato verde sui luoghi di lavoro

di Aldo Natalini

La legge 11/2022 (in Gazzetta n. 41/2022 – in vigore dal 18 febbraio 2022) ha convertito, con modificazioni, il Dl 221/2021 (il cosiddetto "Dl Festività", entrato in vigore il giorno di Natale), recante la proroga dello stato di emergenza nazionale (fino al 31 marzo 2022) e ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid- 2019 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (vedi quotidiano NT Plus Diritto del 3 gennaio 2022, con commento di Aldo Natalini, Ultimo Dl Covid: contro la variante Omicron super Green pass ovunque tranne che al lavoro e quarantena ridotta ).

Nella legge 11/2022 è confluito, altresì, il contenuto del Dl 229/2021, abrogato formalmente dal comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge di conversione, con salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza: le modifiche introdotte nel corso dell'esame del Ddl di conversione al Senato recano infatti disposizioni aggiuntive e modificative al corpo del Dl 221/2021 che traspongono in esso e mantengono nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del Dl 229/2021.

Vengono quindi confermate le nuove norme in materia di quarantena precauzionale nonché le misure restrittive introdotte fino a cessazione dello stato di emergenza (alcune di esse, decorrenti dal 10 gennaio 2022), relative all'estensione del Green pass rafforzato (rilasciato per vaccinazione o guarigione) per accedere a determinati servizi e attività (quali alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie religiose e civili, impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto, mezzi di trasporto).

Ancora, il comma 3 dell'articolo 1 della legge 11/2022 abroga formalmente il Dl 2/2022 , che aveva introdotto misure derogatorie ad hoc per consentire ai 1.009 "grandi elettori" (parlamentari e delegati regionali) l'esercizio del diritto di elettorato attivo nel corso degli scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica (calendarizzati a partire dal 24 gennaio scorso): tali disposizioni – che avevano posto una deroga al divieto di mobilità dalla propria abitazione, altrimenti sancito in via generale (dall'articolo 1, commi 6 e 7, del Dl 33/2020) sia per coloro che fossero sottoposti all'isolamento, in quanto risultati positivi ai test diagnostici, sia per coloro ai quali fosse stata applicata la quarantena precauzionale, in quanto aventi avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi – hanno, evidentemente, esaurito i loro effetti, una volta infine effettuata (il 29 gennaio scorso) l'elezione presidenziale, sicché il decreto è stato abrogato ma al contempo ne sono stati fatti salvi gli effetti.

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