Rassegne di Giurisprudenza

Enti locali: il Comitato, privo di personalità giuridica, è responsabile delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Associazioni e fondazioni - Comitati - Articoli 39 e segg. cod. civ. - Natura di organo strumentale del Comune - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità verso le obbligazioni assunte
Il Comitato, anche se riceve contributi da parte del Comune, conserva la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti in quanto deve essere esclusa la natura di organo strumentale del Comune che sarà vincolato verso gli impegni finanziari assunti dal Comitato solo in presenza di deliberazione ritualmente adottata ed autorizzata. (Nella specie il Collegio afferma il difetto di legittimazione passiva del Comune nei cui confronti era stato emesso un decreto ingiuntivo di pagamento da parte di un'Università per l'attività - una rappresentazione teatrale - commissionata dal Comitato che aveva organizzato l'evento)
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 13 maggio 2022, n. 15303

Associazioni e fondazioni - Comitati - In genere - Costituiti da un ente pubblico, non economico, e privi di personalità giuridica pubblica - Disciplina di cui agli articoli 39 e segg. cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Mancanza di autonomia nella raccolta dei fondi necessari - Irrilevanza.
Un comitato può essere costituito da un ente pubblico non economico, ancorché manchi di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente sono il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 cod. civ. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione del principio soprariportato, aveva ravvisato la sussistenza dei requisiti minimi per la costituzione di un comitato, negli articoli dello statuto che indicavano la finalità dell'ente, consistente nel promuovere manifestazioni drammatiche e culturali e che individuavano i fondi nei contributi annui degli associati ed in particolare del Comune).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 22 giugno 2006 n. 14453

Associazioni e fondazioni - Costituiti da ente pubblico non economico e privi di personalità giuridica pubblica
Un comitato, ancorché` costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 cod. civ. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.
• Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza 29 novembre 1999, n. 13338