Amministrativo

Scuola: Tar Lazio, ok sospensione automatica docenti senza green pass

Il diritto a non vaccinarsi non ha valenza assoluta, dovendo contemperarsi con altri fondamentali interessi pubblici

di Francesco Machina Grifeo

Respinte le istanze di alcuni docenti e dell'Anief che chiedevano la sospensione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione relativi alla disciplina obbligatoria di certificazione anti-covid – Green pass – da parte del personale scolastico. Il Tar della Lazio, decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 (giudice Sapone) depositati oggi, ha infatti confermato la validità della normativa che prevede l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da parte del personale sprovvisto di idonea certificazione (come prevista dall'art. 9 ter, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2021, di cui i provvedimenti impugnati sono "meramente applicativi" ).

In ordine alla violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, infatti, scrive il Tar, deve essere rilevato, ad una sommaria delibazione, che tale diritto "non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile", dovendo "essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblic i quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza".

In ogni caso, prosegue il Tar, il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2. E, nell'ottica del legislatore, la presentazione del test in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione "costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente (ad una sommaria delibazione) non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa".

Infine, "l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente". Respinte dunque le istanze cautelari, il Tribunale ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 ottobre prossimo.

Con un decreto monocratico del 24 agosto scorso (n. 4453 – Pres. Stanizzi) il Tar Lazio aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso che chiedeva la sospensione dell'obbligo del green pass, previsto dal decreto di agosto, per l'insegnamento nelle scuole a partire dal 1° settembre (e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza).

L'inammissibilità dell'istanza di sospensione cautelare monocratica dell'art. 1, comma 6, Dl n. 111 del 6 agosto 2021 (che aggiunge l'art. 9-ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87), spiegava il Tar, dipende dalla natura dell'atto impugnato che è ascrivibile al novero delle fonti normative primarie.

L'ordinamento infatti, argomenta la decisione, non consente – in virtù del principio di separazione dei poteri - l'impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, e il processo amministrativo è volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario. Nella specie tuttavia manca la contestuale impugnazione di atti applicativi (che invece c'è stata nel ricorso deciso oggi in via cautelare) che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l'ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale.

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