Civile

Nulla la notifica al familiare convivente, senza prova di invio e ricezione della raccomandata informativa al destinatario dell'atto

In caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73

di Antonio Colella*

La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa.

Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022, ha affermato che: "…in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte ( Cass. V, n. 2868/2017 ).

Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, […], donde trova applicazione la lettera b bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova.

Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita…
"

La sentenza in commento conferma un indirizzo che appare consolidato: in definitiva, è possibile affermare che in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73.


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*A cura di Antonio Colella, Legal & Tax Advisor - Studio Legale Colella. Assegnista di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli.

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