Immobili

Bonus edilizi e Anti-frode, le cessioni dei crediti sono da comunicare all'UIF se le operazioni sono sospette

Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette è necessario tenere conto dei rischi connessi con l'eventuale natura fittizia dei crediti, la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita, lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni

di Stefano Barelli*

Il decreto antifrode (D.L. n. 157/2021) ha ristretto le maglie con riferimento ai controlli relativi ai crediti fiscali collegati alle ristrutturazioni di immobili, burocratizzando ulteriormente la fruizione e circolazione di tali benefici fiscali. In particolare, il decreto introduce l'obbligo del rilascio del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese, oltre che per l'uso diretto del Superbonus, anche per i bonus diversi dal Superbonus (es. ecobonus, bonus ristrutturazione edilizia…). Inoltre, il nuovo obbligo si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dallo scorso 12 novembre.

Con riferimento alle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, utilizzabili dall'Agenzia delle entrate ai fini del relativo controllo preventivo.

Tali profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
(i) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
(ii) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria;
(iii) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Il comma 4 dell'articolo 122-bis del Decreto rilancio prevede che i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni, non procedano all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette») e 42 Astensione») del predetto d.lgs. n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto anti-frodi, ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, che sono oggetto dell'obbligo di comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), è necessario tenere conto dei rischi connessi con:
- l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia
platea di cedenti.

Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, a prescindere dall'effettivo assolvimento del relativo obbligo da parte dei soggetti obbligati di cui sopra, e ciononostante detti soggetti obbligati procedano all'acquisto del credito, tale condotta potrà essere valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all'utilizzo dei crediti in argomento.

Con riferimento agli schemi di comportamento anomalo nell'ambito di illeciti fiscali si ricorda che la comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021, richiamando gli schemi precedentemente pubblicati dalla stessa UIF, proprio per l'ipotesi di eventuale «natura fittizia dei crediti» evidenzia che le anomalie più ricorrenti sono individuate in quelle che riguardano il profilo soggettivo dei cedenti dei crediti e quello oggettivo dei comportamenti esteriori rilevati.

Al riguardo, possono essere considerati indizi significativi i seguenti fatti potenzialmente in grado di celare illeciti:
- sotto il profilo soggettivo , gli indici concernenti le caratteristiche dell'impresa cedente (costituita o divenuta operativa di recente, con forme giuridiche flessibili e semplici, prive di strutture organizzative reali, coinvolte in plurime cessioni, con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o esponenti di dubbia reputazione o prestanome);
- sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali; la stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda costituiti in via pressoché esclusiva da detti crediti; anomalie concernenti il coinvolgimento di professionisti, le condizioni economiche pattuite per la cessione o l'impiego del corrispettivo da essa derivante.

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*A cura di Stefano Barelli, partner Eptalex - Dipartimento Tax

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