Responsabilità

Patto di non concorrenza violato se la nuova attività apre nelle vicinanze di quella presistente

Nella determinazione del danno è stato considerato il valore dell'avviamento moltiplicato per tre annualità

di Giampaolo Piagnerelli

L'apertura di un'impresa nelle vicinanze di altra, integra la violazione del patto di non concorrenza. Il tutto – chiarisce la Cassazione (ordinanza n. 2824/22) – come nella fattispecie quando tra gli esercenti era intervenuto un accordo di non svolgere l'attività a una distanza inferiore ai due chilometri.

La vicinanza degli esercizi
In particolare i Supremi giudici hanno ritenuto provata l'esistenza del pregiudizio di un negozio sulla base di elementi probatori in atti e delle considerazioni ex articolo 2729 Cc, attesa la prossimità degli esercizi commerciali, anche comparata all'accordo concluso fra le parti, che richiedeva doversi svolgere ad almeno due chilometri l'attività di bar e quella di pasticceria. Poiché la distanza non è stata rispettata si presume che la nuova apertura era mirata alla sottrazione della clientela dell'altro esercizio e per questo da punire. A tal proposito la Cassazione ha richiamato un precedente (Cassazione n. 8233/16) che ha chiarito che il danno da violazione dell'obbligo di non concorrenza, pattuito tra le parti ben possa essere provato mediante presunzioni, come nella specie vista la contiguità dei due esercizi commerciali. Nel calcolo del danno, poi, non bisogna fare riferimento solo alla contrazione del fatturato, ma anche della riduzione del potenziale di vendita. Per concludere secondo gli Ermellini hanno fatto bene i giudici di merito che nella determinazione del danno hanno utilizzato il criterio equitativo, secondo il parametro dato dal valore concordato all'avviamento aziendale moltiplicato per tre annualità.

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