Civile

Prestiti infragruppo, conta il valore normale

di Alberto Giorgi e Federico Pagani

Nell'ambito di un’operazione infragruppo di leveraged buy-out (Lbo), il Fisco non può riqualificare un finanziamento tra due consociate in un conferimento di capitale, sindacando l'effettiva volontà contrattuale delle parti sulla base dell'articolo 110, comma 7, del Tuir.

Questo perché il comma 7 citato – posto a base dell'accertamento impugnato – dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con parti correlate non residenti nel territorio dello Stato siano valutati in base al valore normale dei beni e servizi ceduti. Perciò, nel caso di specie, l'unica rettifica consentita all'ufficio sarebbe stata quella relativa al valore normale del tasso di interesse convenuto tra le parti.

Inoltre, se l'ufficio fa valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, non è dispensato dall'onere della prova. Infatti, poiché l'accordo simulatorio incide sulla volontà stessa dei contraenti, la prova deve proiettarsi anche su dati idonei a disvelare i profili negoziali di carattere soggettivo che si riflettono sugli scopi perseguiti (Cassazione, 1568/2014).

Sono i principi stabiliti con la sentenza 414/1/2018 in cui la Ctr Liguria (presidente Venturini, relatore Cattaneo) ha respinto l’appello promosso dal Fisco e confermato la sentenza di primo grado.

La questione
Il collegio era chiamato a valutare la legittimità di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 con cui l’agenzia delle Entrate, analizzando le transazioni occorse in seno a un’operazione di Lbo, aveva riqualificato un contratto di finanziamento intercompany in conferimento di capitale.

La transazione prevedeva in particolare una clausola di postergazione del pagamento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento.

Analizzando il contratto, l’ufficio aveva ritenuto che le parti avessero indebitamente qualificato in via formale i finanziamenti intercompany come strumenti di debito oneroso, mentre nella realtà i fondi messi a disposizione dalla controllante non residente costituivano strumenti assimilabili al capitale proprio.

La sentenza d’appello
Tali considerazioni sono state tuttavia disattese dal collegio di secondo grado, secondo cui:

- l’articolo 110, comma 7, del Tuir dispone quale unica rettifica ammessa quella del prezzo delle transazioni infragruppo, nel caso di specie il tasso d’interesse pattuito;

- nel caso di specie non sussistevano i presupposti affinché l’ufficio potesse riqualificare il contratto in oggetto. Il bilancio al 31 dicembre 2009 della società accertata era stato oggetto di revisione contabile da parte di una società di revisione che nulla aveva rilevato al riguardo, e di ulteriore relazione da parte di un esperto nominato dal Tribunale di Genova.
In sintesi

Ctr Liguria

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©