Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 13 ed il 17 dicembre 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) opposizioni esecutive, terzo pignorato e litisconsorzio necessario; (ii) notifica atti processuali, mancato perfezionamento non imputabile ed oneri del notificante; (iii) avvocato, pagamento onorari ed opposizione ad ingiunzione mediante atto di citazione; (iv) opposizioni esecutive e principio della domanda; (v) mediazione obbligatoria "ope iudicis" ed avveramento condizione di procedibilità; (vi) irragionevole durata del processo, termine di proponibilità dell'azione risarcitoria ed oneri probatori; (vii) termine breve di impugnazione e modalità di notifica; (vii) notificazioni, persone irreperibili ed obblighi dell'ufficiale giudiziario; (ix) spese di assistenza stragiudiziale e preavviso di fattura; (x) giudizio di appello e oneri probatori dell'appellante.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 39508/2021
L'ordinanza dà continuità al più recente indirizzo incline ad affermare che nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli articoli 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 39686 /2021
La decisione ribadisce che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.

DIFENSORICassazione n. 39756/2021
La pronuncia dà continuità al principio secondo cui l'opposizione ex articolo 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28 della legge n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del Dlgs n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'articolo 702-bis c.p.c. e dell'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all'articolo 641 c.p.c. – dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 39967/2021
L'ordinanza riafferma che nelle opposizioni esecutive non è consentito proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, vigendo, anche in quei giudizi, rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACassazione n. 40035/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'articolo 5, comma 2, e comma 2-bis del Dlgs n.28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria "ope iudicis" è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.

EQUA RIPARAZIONE Cassazione n. 40136/2021
Cassando con rinvio il decreto impugnato, la sentenza riafferma che in sede di giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, spetta all'amministrazione convenuta eccepire e provare la tardività della domanda rispetto all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si assume essersi verificata la suddetta violazione.

IMPUGNAZIONICassazione n. 40285/2021
La decisione dà continuità al principio secondo cui la notifica della sentenza diretta alla decorrenza del termine breve di impugnazione, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria deve essere eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, sicché la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 40467/2021
La pronuncia ribadisce che, ai fini del perfezionamento della notificazione ex articolo 143 c.p.c. per le persone irreperibili, l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 40591/2021
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, l'ordinanza, nel ribadire che la liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale soggiace agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova, specifica che, ai fini del loro ristoro, va riconosciuta efficacia probatoria anche al semplice preavviso di fattura.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 40606/2021
La decisione riafferma che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex articolo 76 disp. att. c.p.c. di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Giudizi di opposizione esecutiva – Terzo pignorato – Qualità di litisconsorte necessario – Necessità – Sussistenza. (Cpc, articoli 102, 383 e 543)
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata al primo giudice ai sensi dell'articolo 383, terzo comma, cod. proc. civ., non risultando il terzo pignorato parte del giudizio neppure nelle fasi di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 18 maggio 2021, n. 13533; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 5 giugno 2020, n. 10813).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39508 – Presidente Scoditti – Relatore Porreca

Procedimento civile – Notificazioni – Atti processuali – Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante – Ripresa del procedimento notificatorio – Ammissibilità – Conseguenze – Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica – Configurabilità – Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 137, 153, 325, 330 e 369)
In tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che, a fronte dell'esito negativo della notifica ad entrambe le controparti, non risultava alcun successivo tentativo di notificazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 agosto 2020, n. 17577; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 agosto 2018, n. 20700; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 luglio 2017, n. 17864; Cassazione, sezione civile V, sentenza 8 marzo 2017, n. 5974).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39686 – Presidente Scoditti – Relatore Cricenti

Procedimento civile – Difensori – Onorari e spese – Ingiunzione di pagamento – Opposizione del cliente – Proposizione con atto di citazione e non con ricorso – Osservanza del termine di quaranta giorni ex articolo 641 c.p.c. – Conseguenze. (Legge n. 794/1942, articolo 28; Dlgs, n. 150/2011, articoli 4 e 14; Cpc, articoli 633, 641, 645, 702–bis)
L'opposizione ex articolo 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28 della legge n. 794 del 1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del Dllgs n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'articolo 702-bis cod. proc. civ. e dell'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all'articolo 641 cod. proc. civ. – dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Dlgs n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 150 del 2011 (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di un Condominio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza con cui il giudice del merito aveva dichiarato inammissibile in quanto tardiva, trovando applicazione l'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione proposta dal ricorrente con citazione contro il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei compensi professionali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 settembre 2019, n. 24069).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39756 – Presidente Lombardo – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Opposizioni esecutive – Ambito di cognizione – Limiti – Deduzione da parte dell'opponente di motivi ulteriori rispetto a quelli azionati con l'atto introduttivo – Inammissibilità – Fondamento e limiti. (Cpc, articoli 99, 112, 615 e 6 17)
Nelle opposizioni esecutive, non è consentito proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, vigendo, anche in quei giudizi, rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (Nel caso di specie, ritenuto fondato il terzo mezzo di censura con cui parte ricorrente aveva addotto che il solo motivo di opposizione accolto dalla corte territoriale era stato dispiegato con memoria, oltretutto tardiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 6, cod. proc. civ. e già non invece con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione esecutiva, la Suprema Corte, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato l'opposizione del controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 maggio 2020, n. 9719; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 settembre 2019, n. 21996; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 agosto 2013, n. 18761; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 luglio 2011, n. 16541).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39967 – Presidente e relatore De Stefano

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata – Condizione di procedibilità – Avveramento – Presupposti – Avvio del procedimento entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti – Irrilevanza – Esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice – Rilevanza – Principio espresso in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cpc, articolo 152; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 6)
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'articolo 5, comma 2, e comma 2-bis del Dlgs n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria "ope iudicis" è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte, enunciando espressamente il principio di diritto, ha cassato con rinvio la decisione impugnata con la quale la corte territoriale aveva confermato in sede di gravame la pronuncia di improcedibilità della domanda e di esecutività del decreto ingiuntivo opposto resa in primo grado: nella circostanza, la statuizione di improcedibilità era stata pronunciata pur a fronte dell'esperimento con esito negativo del procedimento di mediazione entro l'udienza di verifica fissata dal giudice con il provvedimento di assegnazione alle parti del termine di quindici giorni, decorrente dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio, per la presentazione della domanda di avvio del procedimento ai norma dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2775).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035 – Presidente Di Virgilio – Relatore Casadonte

Procedimento civile – Processo per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Termine di proponibilità dell'azione risarcitoria – Onere di eccezione e prova della tardività della domanda – Spettanza all'amministrazione convenuta. (Legge n. 89/2001, articoli 2, 3 e 4)
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, spetta all'amministrazione convenuta eccepire e provare la tardività della domanda rispetto all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si assume essersi verificata la suddetta violazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con il quale la corte territoriale, nel confermare il provvedimento di rigetto del ricorso proposto dal ricorrente ex articoli 2 e 3 della legge n. 89 del 2001 per ottenere l'equa riparazione per la durata irragionevole di un procedimento penale, aveva fondato la pronuncia di decadenza sul rilievo che non fosse stata offerta una prova certa della definitività; se l'onere di provare la decadenza è posto a carico dell'amministrazione, osserva la decisione in esame, a maggior ragione, non è configurabile il rimprovero rivolto al ricorrente di non avere fornito prova inconfutabile dell'irrevocabilità della sentenza penale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 1° ottobre 2013, n. 22423; Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 febbraio 2006, n. 3826).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 15 dicembre 2021, n. 40136 – Presidente Manna – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Impugnazioni – Termine breve di impugnazione – Notifica della sentenza di primo grado – Effettuazione nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore – Espressa menzione del procuratore quale destinatario – Necessità – Fondamento. (Cpc, articoli 170, 285, 325 e 32 6)
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, aveva erroneamente ritenuto idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione la notificazione della stessa al difensore mero domiciliatario del ricorrente nel giudizio di prime cure e non al procuratore costituito, il quale, a sua volta, non era domiciliato presso il predetto difensore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 settembre 2020, n. 20866).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40285 – Presidente Bisogni – Relatore Fidanzia

Procedimento civile – Notificazioni – Persone irreperibili – Art. 143 c.p.c. – Applicabilità – Presupposti – Indagini – Necessità. (Cpc, articolo 143)
Ai fini del perfezionamento della notificazione ex articolo 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. In particolare, l'ufficiale giudiziario deve comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, accogliendo l'impugnazione, aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'opposizione; nella circostanza, osserva la decisione, l'indicazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di "…vane le ricerche esperite sul posto…", al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le stesse, rilevante come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto ex articolo 156, comma 2, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 31 luglio 2017, n. 19012; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 aprile 2017, n. 8638; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 novembre 2016, n. 24107; Cassazione, sezione civile I, sentenza 2 dicembre 2003, n. 18385).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40467 – Presidente Frasca – Relatore Scoditti

Procedimento civile – Spese processuali – Spese di assistenza legale stragiudiziale – Natura – Danno emergente – Liquidazione in favore del danneggiato – Presupposti. (Cpc, articoli 91 e 92)
Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito di un sinistro stradale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale rigettato la domanda di rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale non riconoscendo efficacia probatoria, ai fini dell'esistenza del credito azionato, al semplice preavviso di fattura indirizzato all'infortunato ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 dicembre 2019, n. 32692; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40591 – Presidente Graziosi – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Caratteri – Documenti posti dell'appellante a fondamento del gravame – Obbligo di produzione o di acquisizione copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. – Necessità – Fondamento. (Cpc, articolo 2697; Cpc, articoli 115 e 345; Disp, att. c.c., articolo 76)
L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, con la conseguenza che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex articolo 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di assicurazione della responsabilità civile, la Suprema Corte, non avendo il giudice distrettuale fatto corretta applicazione degli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di manleva proposta dai ricorrenti nei confronti della controricorrente compagnia assicuratrice per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere nei confronti dei medesimi dal danneggiato, con condanna di quest'ultimi al pagamento della somma percepita in esecuzione della pronuncia di prime cure). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 giugno 2016, n. 11797; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 8 febbraio 2013, n. 3033; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 2 gennaio 2013, n. 1462; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40606 – Presidente Amendola – Relatore Scrima

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