Responsabilità

Nel contratto di ormeggio anche l’obbligo di custodire le barche

Il gestore del porto chiamato a rispondere per i danni ai natanti

di Antonino Porracciolo

Il contratto atipico di ormeggio può prevedere non solo la locazione di un posto in cui lasciare l’imbarcazione, ma anche l’obbligo del gestore del porto di fornire una pluralità di servizi in favore del proprietario del natante, tra cui la custodia del bene. In questo caso, il gestore è tenuto a garantire la sicurezza della struttura ricettiva, e quindi a risarcire il danno provocato al mezzo dalla violazione del dovere di protezione. Sono questi i principi affermati dalla Corte d’appello di Napoli (presidente D’Ambrosio, relatore Marinaro) nella sentenza 2508 del 30 giugno 2021.

La controversia è stata promossa dalla proprietaria di un’imbarcazione a vela contro la società che si era impegnata a consentirle l’ormeggio del natante; innanzi al Tribunale, l’attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni provocati al suo mezzo dal cedimento dell’ormeggio di prua della società convenuta con il conseguente urto sul pontile galleggiante.

Contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda, ha presentato appello la proprietaria del mezzo, sostenendo che, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, si doveva ritenere che la società avesse un obbligo di custodia dei natanti ormeggiati.

Nell’accogliere l’impugnazione, la Corte osserva che, secondo la Cassazione, il contratto di ormeggio è caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nell’assegnazione di uno spazio di acque protetto all’interno delle strutture portuali; tuttavia, l’accordo può «del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o (…) delle cose in esso contenute».

I giudici affermano che l’indice più significativo dell’obbligo di custodia è costituito dalla predisposizione di un servizio di guardiania in banchina o dall’installazione di circuiti di videosorveglianza; altri dati indicativi sono rappresentati dall’esistenza di un’assicurazione per la responsabilità civile del gestore del porto per furti e danni nonché dalla presenza sulle banchine di personale armato: infatti, tali sistemi - si legge nella sentenza - «non si giustificano se non nell’adempimento di una prestazione di custodia assunta dal gestore portuale nell’ambito dei servizi resi ai diportisti per il tempo di stazionamento dell’imbarcazione».

Nel caso in esame, l’accordo prevedeva non solo l’ormeggio, ma «una complessità e ampiezza di servizi che denota(va) con evidenza un elevato standard di assistenza al diportista da parte del gestore del porto», tra cui la sorveglianza degli attracchi; obbligo, questo, che imponeva allo stesso gestore «di tenere sotto controllo l’ormeggio nel senso di assumersi la custodia dello stesso e, quindi, del natante ormeggiato».

Così la Corte ha condannato la società appellata al pagamento di 60mila euro, pari al danno subito dall’imbarcazione dell’appellante.

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