Penale

LE MODIFICHE AL CP/Divieto a contrarre con la Pa

di Giorgio Spangher

Con preciso riferimento alle modifiche introdotte al codice penale (articolo 1, comma 1, lettere a)-v) va innanzitutto evidenziato come il legislatore abbia individuato una serie di reati che costituiscono il riferimento in tutto o, in larga parte, di molte previsioni novellate: il riferimento è in particolare agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale.

Innalzamento delle pene - Dunque si procede a un innalzamento delle pene (articolo 316-ter, primo comma, secondo periodo, del Cp; articolo 318, primo comma, del Cp; articolo 646, primo comma, del Cp) e alla ridefinizione di alcune fattispecie (abrogazione dell'articolo 346 del Cp e riformulazione contestuale dell'articolo 346-bis del Cp; riscrittura della fattispecie di cui all'articolo 322-bis del Cp e interpolazione dell'articolo 642-bis del codice penale).

Si consolida - sempre per i citati delitti riconducibili ad attività corruttive - l'obbligo della riparazione pecuniaria, secondo i contenuti fissati dall'articolo 322-quater del Cp, e quello della confiscabilità dei beni, sempre in relazione ai citati delitti riconducibili ad attività corruttive, ai sensi dell'articolo 322-ter del Cp (in relazione ai quali il nuovo articolo 322-ter1 del Cp - articolo 1, comma 1, lettera p) - prevede il possibile affidamento in custodia giudiziale alla Pg); si modifica altresì l'articolo 578-bis, comma 1, del Cpp (articolo 1, comma 1, lettera f), relativamente all'applicabilità della confisca ex articolo 322-ter del Cp nel giudizio di appello, conclusosi con l'estinzione del reato a fronte di precedente condanna: a seguito della contestuale modifica della prescrizione potrebbe trattarsi di una previsione “precaria”.

La novellata disciplina delle pene accessorie - Il vero fulcro della riforma in materia di contrasto alla corruzione è costituito dalla profondamente novellata disciplina delle pene accessorie: l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (articolo 32-quater del codice penale) e l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 32-bis del codice penale).
La logica sottesa alla previsione è quella d'una misura perpetua (articolo 317-bis del Cp) con alcune varianti, peraltro, comunque fortemente penalizzanti.
Nell'eventualità in cui dovesse essere inflitta una reclusione non superiore a due anni ovvero dovesse ricorrere la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, primo comma, del Cp la condanna alla pena accessoria sarà determinata per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni; nel caso della circostanza attenuante prevista al cpv. dell'articolo 323-bis del Cp, la durata delle pene accessorie non potrà essere inferiore a un anno, né superiore a cinque.
Un ulteriore elemento della riforma è costituito dalla scissione tra il tempo della reclusione e quello della pena accessoria. Il dato trova riscontro nella disciplina della riabilitazione che non produce effetti sulla pena accessoria perpetua, salvo che, trascorsi almeno i successivi sette anni, il soggetto non abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta (articolo 179, comma 7, del Cp e articolo 683, comma 1, del Cpp); in quella dalla sospensione condizionale (comunque condizionata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater del Cp) (articolo 165, quarto comma, del Cp), in relazione alla quale il giudice può disporre che il provvedimento non estenda i suoi effetti alle pene accessorie (articolo 166, primo comma, del Cp) e, come si dirà, in relazione all'esito positivo dell'affidamento in prova che non estende i suoi effetti alle pene accessorie (articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 354/1975).
È stata prevista (articolo 1, comma 1, lettera r) anche una forma di «immediato e spontaneo» pentimento che determina una speciale causa di non punibilità per chi entro quattro mesi dalla commissione del fatto, fornisce una fattiva collaborazione alle indagini mettendo a disposizione quanto percepito ovvero l'equivalente in danaro (articolo 323-ter del codice penale).

Le altre novità su reati, soggetti coinvolti, sanzioni e prescrizione - A rafforzare la normativa alla lotta alla corruzione vanno altresì richiamate le disposizioni per le quali per alcuni delitti che sono indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della presente legge, in relazione agli articoli 9 e 10 del Cp, non è più necessaria la richiesta del ministro della Giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa.
In questo contesto si inserisce anche l'abrogazione degli articoli 2635, comma 5, e 2635-bis, comma 3, del Cc, in materia di società, consorzi ed enti privati per effetto della quale sono diventati procedibili d'ufficio i delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione (articolo 1, comma 5).
Vanno, infine, sottolineate le modifiche introdotte al Dlgs n. 231 del 2011 in materia di responsabilità amministrativa degli enti con le quali, attraverso l'inserimento dell'articolo 346-bis del Cp, tra quelli per i quali è consentito sanzionare le società, è aumentata la durata della sanzione interdittiva per i reati già previsti contro la pubblica amministrazione, ed è determinata una minore durata delle misure interdittive sempre per questi reati in caso di condotta collaborativa prima della sentenza di primo grado.
Originariamente non prevista dal Ddl Atto Camera 1189, nel corso dei lavori parlamentari è stata inserita anche, a modifica di quanto previsto dalla riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (cosiddetta “legge Orlando”), una disciplina più restrittiva della prescrizione, della quale, peraltro, è stata differita l'operatività al 1° gennaio 2020. Si prevede, infatti, che la prescrizione sia definitivamente sospesa con la pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©