Penale

Bancarotta, bocciati i 10 anni per le sanzioni accessorie

di Giovanni Negri

Più spazio ai giudici nella determinazione delle sanzioni accessorie in caso di condanna per bancarotta. È questa la conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 222, depositata ieri e scritta da Francesco Viganò. La pronuncia è stata emessa su questione sollevata dalla Corte di cassazione, nell’ambito di un ricorso presentato, tra gli altri, da Cesare Geronzi e Matteo Arpe, in un filone del crac Parmalat riguardante la compravendita delle acque siciliane Ciappazzi. In appello a Geronzi erano stati inflitti 4 anni e mezzo e ad Arpe 3 e mezzo. Nel capo d’imputazione, fatti di bancarotta fraudolenta.

Diretta conseguenza della condanna erano stati, per entrambi, i 10 annidi inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e di incapacità a esercitare gli uffici direttivi presso ogni impresa che la Legge fallimentare prevede senza margini di discrezionalità per l’autorità giudiziaria.

Adesso la Consulta, con un verdetto che potrebbe dispiegare effetti anche per chi si trova a dovere scontare la medesima sanzione per condanne di bancarotta già passate in giudicato, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 216, ultimo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la Legge fallimentare, appunto), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Per la Corte, pene accessorie temporanee di durata fissa, come quelle previste dalla norma dichiarata illegittima, non sono compatibili con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Infatti la gravità dei fatti qualificabili come bancarotta fraudolenta può essere in concreto assai diversa e un’unica e indifferenziata durata delle pene accessorie determina risposte sanzionatorie evidentemente sproporzionate per eccesso rispetto ai fatti di bancarotta meno gravi.

È lo stesso articolo della Legge fallimentare in parte dichiarato illegittimo, tra l’altro, a disciplinare e sanzionare fatti diversi di bancarotta punendoli con misure detentive assai diverse. A restare privo di flessibilità è invece solo il limite di 10 anni per le sanzioni accessorie che la Consulta riconosce essere fortemente limitativo su una vasta gamma di diritti fondamentali del condannato, riducendo drasticamente la sua possibilità di esercitare attività lavorative per un ampio arco temporale, destinato oltretutto a decorrere solo dopo l’integrale esecuzione della pena detentiva, che, a sua volta, potrebbe avere luogo molti anni dopo la commissione del fatto di reato).

Quanto alla soluzione, la Cassazione, nella sua ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, suggeriva di ancorare la durata delle sanzioni accessorie a quella delle pene detentive. Un’indicazione che, puntualizza la Consulta, rappresenterebbe comunque un passo avanti e tuttavia ancora insoddisfacente.

Meglio fare riferimento alla stessa Legge fallimentare e ai 2 articoli che seguono quello “incriminato” e cioè quelli che disciplinano la bancarotta semplice e il ricorso abusivo al credito. Entrambi prevedono le misure accessorie ma non in maniera rigida: il limite è infatti individuato nel massimo a 2 anni nel primo caso e a 3 nel secondo.

Questa medesima soluzione può allora essere tradotta anche per la bancarotta fraudolenta, restituendo al giudice la possibilità di individualizzare la pena stabilendo, se lo riterrà, anche misure accessorie di durata più elevate di quelle detentive, ma sempre nel limite di 10 anni.

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