Amministrativo

Il Comune blocca le vibrazioni dopo le 22

L’ordinanza è conforme alla normativa nonostante le severe restrizioni

di Luca Bridi

L’ordinanza del Comune sul rispetto delle normative sulla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è legittima, anche se molto precisa e limitativa. Lo ha stabilito la sentenza del Tar Lombardia, sezione quarta, 343/2022, pubblicata il 14 febbraio 2022.

Oggetto di contestazione era una ordinanza del 2020 che aveva richiamato il regolamento di polizia urbana e di educazione alla legalità e alla convivenza civile e la destinazione urbanistica di un edificio «bene storico-artistico monumentale» per il quale non è ammessa la destinazione a locale notturno. Il Comune nel ritenere che la stagione estiva potesse determinare il ripetersi di comportamenti non rispettosi, aveva ordinato ai gestori del locale unitamente ai proprietari dell’immobile di non utilizzare:

apparecchiature fonti di molestie e disturbi di uso non domestico;

apparecchiature di uso domestico che producono rumore o vibrazioni dopo le 22.00 e prima delle 7.30, ovvero le 9.00 delle giornate festive;

apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica nelle aree all’aperto.

In caso di inottemperanza si sarebbe passati ad emettere ordinanza con maggiore contenuto inibitorio. Queste prescrizioni, ha spiegato il Tar lombardo, oltre che di comune buon senso, sono conformi alla regola generale dell’ordinamento che consente le immissioni acustiche solo entro i limiti della normale tollerabilità (articolo 844 Codice civile), limiti che non hanno carattere assoluto, ma dipendono dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti (Cassazione 23754/2018).

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