Responsabilità

Assicurazioni estere fallite o insolventi: risarcimenti garantiti dall’Italia

La nuova direttiva Rc auto amplia le garanzie anche in caso di circolazione di veicoli stranieri sprovvisti di polizza

di Filippo Martini

La nuova direttiva europea sulla Rc auto ha toccato vari fronti. Non manca quello della circolazione dei veicoli in Paesi diversi da quello in cui sono immatricolati. L’obiettivo principale delle norme è armonizzare le caratteristiche della copertura assicurativa e i controlli sulla sua esistenza, in modo da tutelare i danneggiati a prescindere dalle nazionalità dei veicoli coinvolti e dal luogo in cui si verifica il sinistro. Ma non tutti gli aspetti sono stati considerati dal legislatore europeo.

I tempi

La direttiva è la Ce n. 2021/2118 del 24 novembre, pubblicata il 2 dicembre 2021 ed entrata in vigore lo scorso 22 dicembre. Andrà recepita dagli Stati membri entro dicembre 2023.
Ma nulla toglie che gli Stati possano adeguarsi preventivamente, anche e soprattutto per la necessità di adottare strumenti transnazionali comuni ad altri Paesi membri, nell’ottica di una sempre maggior tutela delle parti lese in sinistri stradali.

I controlli
L’articolo 4 della direttiva ha esteso le modalità di controllo di validità delle coperture assicurative anche ai veicoli stranieri che transitano sul territorio di uno Stato membro. Lo scopo, evidente, è ampliare la tutela per le parti lese da sinistri stradali provocate da veicoli stranieri che, solo dopo l’incidente, risultino sprovvisti di copertura assicurativa.
L’ampliamento dei controlli preventivi, dunque, consentirà prevedibilmente di prevenire e limitare tali fenomen, non infrequenti anche in Italia.

Massimali e garanzie sui risarcimenti

Sempre nel solco della maggior tutela per le vittime della strada vanno le nuove norme che hanno rispettivamente innalzato tutti i limiti di massimale minimo delle assicurazioni (articolo 9) e previsto che l’organo di tutela delle vittime, istituito presso ogni Paese europeo, si faccia garante per il risarcimento del danno anche quando l’impresa di assicurazione estera sia fallita e quindi insolvente (articolo 25-bis).
La protezione delle vittime stradali è sempre più sentita a livello comunitario. Basti pensare all’ultima sentenza della Corte di Giustizia Ue (sulla causa n. 428/209, depositata il 21 dicembre 2021): ha censurato il ritardo con il quale un Paese europeo (la Polonia) aveva adeguato la propria normativa all’obbligo di innalzare i massimali minimi di legge per l'assicurazione Rc auto.

Procedure, insolvenze e rivalse

In Italia il fenomeno dei risarcimenti resi complessi dal fatto che alcune imprese estere hanno rilasciato certificati assicurativi e successivamente si sono ritrovate in stato di difficoltà economica è assai diffuso. Pesa anche l’alto livello che in Italia hanno i risarcimenti dei danni non patrimoniali a favore delle vittime di incidenti stradali e dei loro congiunti.
Per i sinistri avvenuti in Italia, l’Ufficio centrale italiano (Uci, istituito in applicazione delle direttive Cee e avente sede a Milano) si fa garante del risarcimento dei danni in nome e per conto delle imprese estere aventi sede in un Paese Ue o aderente alla convenzione internazionale. Quindi l'Uci è tenuto a risarcire i danni anche in ipotesi di insolvenza delle impresa estera, potendo poi rivalersi già oggi nei confronti del corrispondente e omologo ufficio del Paese di residenza dell’autore dell’illecito, assicurato con propria impresa nazionale.

L’incidente all’estero del cittadino italiano
Per i cittadini italiani che, invece, abbiano subito le conseguenze di un incidente avvenuto all’estero, spetta al mandatario dell’impresa estera risarcire il danno, in qualità di incaricato alla gestione del sinistro in Italia per conto della compagnia di assicurazione straniera del responsabile.Tuttavia, qualora l’impresa estera sia nel frattempo fallita, la procedura di indennizzo risulta di fatto non praticabile e a questa criticità tende a dare soluzione la direttiva di dicembre, promuovendo accordi fra organi omologhi nei Paesi membri (in Italia presumibilmente la Consap, ente pubblico assicurativo interamente partecipato dal ministero dell’Economia) finalizzato proprio a prevedere una procedura di indennizzo anche in siffatte ipotesi. Non è però infrequente il caso in cui lo stato di insolvenza dell’impresa estera determini un forte rallentamento nelle procedure di indennizzo con pregiudizio palese per le parti lese. Perciò l’accordo previsto di collaborazione più stretta fra organismi internazionali non potrà che determinare una migliore gestione dei flussi economici destinati a compensare i pregiudizi subiti specie nelle situazioni più gravi, con maggior tutela per le vittime.

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