Civile

Amministratori giudiziari, fino al 2003 compensi tassati come lavoro dipendente anche se si tratta di avvocati

La modifica del Tuir che differenzia il trattamento fiscale se si tratta di professionisti non ha valore retroattivo

di Paola Rossi

La Cassazione chiarisce che fino al 1° gennaio 2004 il compenso liquidato dal giudice all'ausiliario che ha svolto attività di rilevanza pubblicistica subisce la tassazione equiparata a quella del lavoro dipendente. Per tale considerazione di ordine temporale la sentenza di legittimità n. 24260/2021 ha rigettato il ricorso di un avvocato che contestava la mancata attrazione al regime fiscale delle libere professioni dei propri compensi per l'attività ausiliaria di amministratore giudiziario totalmente prestata entro dicembre 2003.

La sentenza inviata al massimario della Corte mette il punto sulla natura della modifica legislativa - in vigore dal 1° gennaio 2004 - dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Tuir a opera della Finanziaria 2004 (articolo2, comma 36, della legge 350/2003). Ed ecludendo un intento interpretativo da parte del Legislatore ha di conseguenza negato la possibile applicazione retroattiva della novella che eplicitamente sottopone al trattamento fiscale dei redditi da lavoro autonomo le attvità ausiliarie che comportino esercizio di funzioni pubbliche quando queste sono svolte da iscritti ad albi professionali.
Al contrario la precedente formulazione della norma, pur non parlando esplicitamente degli amministratori giudiziari, applicava genericamente agli ausiliari del giudice il trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente sui compensi pagata dall'amministrazione della Giustizia per lo svolgimento di attività che comportavano esercizio di funzioni pubbliche. Quindi da chiunque svolte.

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