Civile

La rettifica degli atti dello stato civile non riguarda solo la correzione di errori materiali

Secondo l'ordinanza della Cassazione n. 16567/2021 può comprendere anche la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto trascritto per errore

di Mario Finocchiaro

La rettificazione degli atti dello stato civile non può ritenersi limitata alla sola correzione degli errori materiali che siano stati commessi nella formazione degli atti dello stato civile, ma deve essere riferita in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e può, quindi, ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, ed anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto. Lo la precisato la Sezione I della Cassazione con l'ordinanza 11 giugno 2021 n. 16567

Il caso esaminato
Un cittadino della Bosnia Erzegovina, assumendo di essere nato in Italia, in una casa privata, nel 1974, ha chiesto la formazione del proprio atto di nascita.
Ha invocato, al riguardo, da un lato, il certificato storico dello stato di famiglia rilasciato dal suo comune di residenza nel 2015, nel quale si dava atto che il suo nucleo familiare risiedeva in quel Comune dal 1976 e menzionava, tra i componenti la famiglia anche esso concludente, dall'altro il certificato di nascita formato in Bosnia nel 1979.
Sia il tribunale, sia la Corte di appello hanno disatteso la domanda.
Diversamente, in applicazione del principio riassunto in massima, la S.C. ha accolto il ricorso evidenziando che nel certificato storico invocato risultava sia la presenza in quella famiglia del ricorrente sin dal 1976, sia la sua data nascita (con indicazione del comune ove questa era avvenuta).

I precedenti
Sempre nel senso che la rettificazione degli atti di stato civile e la correlata legittimazione del pubblico ministero a richiederla a norma dell'articolo 165 regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 non può ritenersi limitata alla sola correzione degli errori materiali che siano commessi nella formazione degli atti di stato civile, poiché, come è dato desumere anche dall'articolo 454 Cc che applica il procedimento di rettificazione a casi che restano manifestamente al di fuori dell'ambito della mera correzione degli errori materiali, l'espressione rettificazione richiesta dall'interesse pubblico non può, essere intesa in senso stretto, né può essere limitata alla sola rettificazione di singoli atti, ma deve essere riferita in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e può ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, ed anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto, Cassazione, sentenza 20 febbraio 1984, n. 1204, in Giustizia civile, 2005, I, p. 472, resa in una fattispecie in cui il PM aveva chiesto la cancellazione della trascrizione di una sentenza e della annotazione eseguita a margine dell'atto di nascita, trattandosi di sentenza cassata dalla S.C.
In questo senso, altresì, Cassazione, sentenza 2 ottobre 2009, n. 21094, in Diritto di famiglia, 2010, p. 1538 (con nota di Morozzo della Rocca P., La cancellazione dell'atto di elezione della cittadinanza indebitamente registrato in rapporto ad altri titoli di acquisto dello status civitatis), che ha confermato il decreto impugnato, con cui, su istanza del PM, era stata disposta la cancellazione dell'iscrizione nei registri di nascita e di cittadinanza del riconoscimento di un figlio naturale, la cui falsità era stata accertata con sentenza penale irrevocabile.
In termini generali, per l'affermazione che il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dall'articolo 96 del Dpr n. 396 del 2000, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso, Cassazione, sentenza 15 maggio 2019, n. 13000, ove la precisazione che in tale procedimento, l'autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo, così, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte.
Pur esse ricordate in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nel senso che in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'articolo 565 Cc, conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'articolo 452 Cc, Cassazione, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22192 e sentenza 29 marzo 2006, n. 7276.

La giurisprudenza di merito
In termini opposti, per la giurisprudenza di merito, i procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile (nella specie, atto di matrimonio) è previsto solo per la correzione di eventuali errori materiali e per l'eliminazione di omissioni commesse dall'ufficiale dello stato civile al quale il documento risulti essere stato trasmesso integralmente, Tribunale di Piacenza, decreto 16 giugno 1995, in Diritto di famiglia, 1996, p. 186.
Sempre in sede di merito, in altra occasione si è osservato, altresì, che Il procedimento di rettificazione di atti dello stato civile di cui al titolo nono del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 è esperibile presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dei registri nel quale è inserito l'atto, per emendare qualsiasi difformità tra le risultanze di detti registri e la situazione effettiva conforme alle previsioni di legge, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, Tribunale di Ancona, decreto 7 giugno 1994, in Giur. merito, 1995, p. 597.
Per la precisazione che il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal titolo nono del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile) è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato, nel procedimento di formazione dell'atto stesso; è invece inammissibile allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia di «stato», Cassazione, sentenza 27 marzo 1996, n. 2776.
Per utili riferimenti cfr., altresì:
- nel senso che il procedimento camerale di rettificazione degli atti dello stato civile si conclude con una sentenza contro la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione ad opera esclusivamente della parte soccombente e non anche, pertanto, di terzi rimasti estranei al relativo giudizio, i cui diritti non sono pregiudicati dalla sentenza stessa, Cassazione, sentenza 6 novembre 2018, n. 28277, che ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la richiesta della figlia naturale del de cuius, avanzata in una controversia fondata sulla petitio hereditatis relativamente ad un bene ereditario, che fosse dichiarata ad essa inopponibile, perché incidente sui suoi diritti successori, la sentenza di rettificazione dell'atto di morte del padre - in ordine alla data del decesso - resa in un giudizio al quale non aveva partecipato (in questo senso, altresì, Cassazione, sentenza 1° settembre 1997, n. 8316).
- nel senso che in tema di adozione internazionale di minori, la domanda dei genitori adottivi intesa ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita del minore straniero adottato, nel senso di far falsamente risultare come luogo di nascita del minore quello di residenza dei genitori stessi, non trova fondamento in alcuna disposizione o principio della legislazione italiana in materia e si pone, anzi, in contrasto con univoche e concordanti indicazioni emergenti dal quadro normativo di riferimento, ispirato ad una valorizzazione della verità e della genuinità dei rapporti ed al rispetto del diritto di ogni individuo alla propria identità personale (cfr. art. 28 l. 4 maggio 1983 n. 184, come sostituito dall'art. 24 l. 28 marzo 2001 n. 149); la detta pretesa, inoltre, contrasta con la natura e la funzione degli atti dello stato civile, rivolti in modo inderogabile ad attestare la veridicità dei dati in essi riportati, ai sensi dell'articolo 451 c.c., che costituisce norma di ordine pubblico, Cassazione, sentenza 10 marzo 2004, n. 4818, in Diritto e giustizia, 2004, fasc. 19, p. 27;
In dottrina, in margine a Cassazione, sentenza 15 maggio 2019, n. 13000, cit., tra i numerosi contributi, Giunchedi D., La procreazione assistita post mortem tra responsabilità procreativa e favor stabilitatis, in Famiglia e diritto, 2020, I, p. 27; Pagliaro A., L'accertamento dello status del figlio procreato post mortem, in Jus civile, 2020, p. 515; Locatello D.M., L'attribuzione dello status filiationis al nato da fecondazione omologa eseguita post mortem, in Corriere giuridico, 2020, p. 748; Faccioli M., La condizione giuridica del soggetto nato da procreazione assistita post mortem, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2019, p. 1282.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Sezione 2