Amministrativo

Contratti pubblici: in Gazzetta il regolamento per la digitalizzazione delle procedure di affidamento 

Le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'emanazione delle Linee guida AgID che detteranno le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione

di Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi*

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2021, il decreto n. 148/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Funzione Pubblica, intitolato "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." (il "Regolamento"). 

Il Regolamento, previsto dall' art. 44 del D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione. 

Elemento centrale del Regolamento è il nuovo sistema telematico che verrà realizzato tenendo conto delle migliori pratiche di cui all'art. 28 del Regolamento e mediante il quale sarà possibile accedere e partecipare alle procedure di affidamento, comunicare e scambiare informazioni in modalità digitale, gestire digitalmente e conservare la documentazione di gara, nonché effettuare pagamenti telematici alle pubbliche amministrazioni (il "Sistema Telematico"). 

Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione saranno invece stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) attraverso l'adozione di apposite Linee guida ("Linee guida AgID").  
Le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'adozione delle suddette Linee guida (art. 29). 

Il Regolamento è suddiviso in tre Capi

- Capo I - Principi generali che illustra le caratteristiche e le funzionalità del Sistema Telematico; 
- Capo II - Gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione che illustra le attività di gestione digitale delle procedure di acquisto e negoziazione che (i) le stazioni appaltanti e (ii) l'operatore economico potranno porre in essere grazie al Sistema Telematico; 
- Capo III - Disposizioni finali che prevede l'adeguamento da parte delle stazioni appaltanti al Regolamento entro sei mesi dall'adozione delle Linee guida AgID

 
• Principi generali 

1. Accesso digitale al Sistema Telematico e caratterizzazione dei profili (art. 3)
Gli utenti potranno accedere al Sistema Telematico mediante una procedura di autorizzazione che prevede l'identificazione tramite SPID o altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS. Avvenuta l'identificazione, il responsabile del Sistema Telematico attribuirà all'utente un profilo che ne consente la caratterizzazione. 
Inoltre, il Sistema Telematico permetterà agli utenti di gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento mantenendone le informazioni, oltre a supportare diversi livelli di sicurezza di autenticazione informatica in relazione alla tipologia delle proprie funzionalità e al profilo dell'utente. 
 
2. Comunicazioni e scambi di informazioni in modalità digitale (art. 4) 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il Sistema Telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, come i messaggi di avviso e di notifica, avverranno utilizzando il domicilio digitale presente negli indici. Nel caso di operatori economici transfrontalieri, ciò avverrà attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato. 
Qualora l'utente non sia presente negli indici, il Sistema Telematico permetterà all'utente di eleggere domicilio digitale presso il sistema stesso. 
 
3. Tracciabilità (art. 6) 
Il Sistema Telematico sarà dotato di un sistema di tracciamento, tramite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema), delle operazioni eseguite e dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, al fine di verificare in via automatica gli accessi degli utenti oltre che le operazioni effettuate, consentendo di creare appositi registri i cui formati verranno definiti nelle Linee guida AgID. 
 
4. Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara (art. 7) 
È prevista l'adozione di un fascicolo informatico che raccoglierà i dati, i documenti e le comunicazioni e che conterrà l'impronta delle registrazioni cronologiche di cui all'art. 6. 
 
5. Accesso agli atti di gara (art. 8) 
Tramite il Sistema Telematico sarà possibile presentare le istanze di accesso agli atti di gara e la loro messa a disposizione. 
 
6. Sicurezza informatica e protezione dei dati personali (art. 9) 
L'integrità e la segretezza dei dati e i documenti contenuti nel fascicolo informatico è garantita tramite il ricorso a tecniche di crittografia e offuscamento.  
In merito alla protezione dei dati personali, si prevede un livello di sicurezza adeguato al rischio, assicurato dal titolare e dal responsabile del trattamento tramite adeguate misure tecniche ed organizzative. Tra queste rientrano la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare, in via permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di tracciamento. L'efficacia delle misure adottate sarà poi valutata tramite una apposita procedura. 
 
• Gestione digitale delle procedure di acquisto e negoziazione  
 
Tramite il Sistema Telematico, la stazione appaltante potrà: 
– acquisire il Codice Identificativo della Gara ("CIG") - (art. 12); 
– acquisire e redigere la determina a contrarre (art. 13); 
– assolvere alla pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi (art. 14 c. 1); 
– predisporre gli schemi di Documento di gara unico europeo ("DGUE") in formato elettronico (art. 14 co. 2); 
– acquisire e redigere i documenti di gara (art. 14 co. 3); 
– redigere e inviare gli inviti corredati dai necessari allegati nei casi di cui all'art. 75 del Codice (art. 14 co. 4); 
– consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissibilità alla procedura di gara e di attivare il soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata (art. 19 co. 3); 
– redigere, acquisire e notificare il provvedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici (art. 19 co. 4);  
– comunicare un eventuale provvedimento di esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), anche ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 10, del Codice (art. 19, co. 5); 
– verificare i requisiti di partecipazione tramite l'interazione con la BDNCP (art. 20); 
 
Il Sistema Telematico, inoltre: 
– consente alla commissione giudicatrice l'apertura e la valutazione delle offerte tecniche (art. 21);  
– esegue il calcolo del punteggio tecnico totale assegnato a ciascun operatore economico e ne registra l'esito (art. 21 co. 4); 
– permette alla commissione giudicatrice l'apertura e la valutazione delle offerte economiche (art. 22); 
– calcola il punteggio economico e il punteggio totale (art. 22 co. 5); 
– consente di calcolare la soglia di anomalia e di valutare le offerte anomale (art. 23); 
– predispone la graduatoria di gara e la rende disponibile (art. 24); 
– permette l'acquisizione del provvedimento di aggiudicazione (art. 25); 
– consente la redazione del contratto e la sua acquisizione (art. 27). 
 
Mediante il Sistema Telematico l'operatore economico, invece, potrà: 
– compilare e presentare l'offerta tramite (i) interfaccia web o (ii) applicativi di acquisizione dei documenti (art. 15 co. 1); 
– compilare o produrre a sistema il DGUE in formato elettronico (art. 15 co. 2); 
– produrre l'offerta tecnica con i relativi allegati e l'offerta economica (art. 15 co. 2); 
– conoscere preliminarmente eventuali criticità riscontrate durante la verifica preliminare dell'avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l'integrale compilazione dei moduli on-line; 
– conoscere la data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura:  
>> della documentazione amministrativa (art. 19 c. 1); 
> > delle offerte tecniche (art. 21, c. 1); 
> > delle offerte economiche (art. 22, co. 1); 
– conoscere eventuali provvedimenti di esclusione (art. 19, co. 8, art. 21 co. 5, art. 23, co. 4); 
– trasmettere le giustificazioni in caso di offerta anormalmente bassa (art. 23, co. 2); 
– ricevere le comunicazioni relative all'esito della procedura (art. 25, co. 2); 
– accedere agli atti di gara (art. 19 co. 3). 
 
Il Regolamento è entrato in vigore il 10 novembre 2021, ma come illustrato, le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'emanazione delle Linee guida AgID che detteranno le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione.

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*A cura degli Avv.ti Mario Di Carlo, partner e Giulia Fabrizi, associate - Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners.

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