Immobili

È «turbativa» incorporare beni comuni

Il reato scatta anche se sono posti al servizio di una sola porzione dello stabile

di Luana Tagliolini

L’incorporazione delle parti condominiali nella proprietà individuale si potrebbe qualificare come turbativa con una immediata reintegra nel compossesso. Lo stabilisce il Tribunale di Genova nell’ordinanza del 23 giugno 2021.

Ad agire sono stati due condòmini con spoglio violento e clandestino, nel corso di lavori, di parti comuni condominiali (pianerottoli e scale) da parte di un’altra proprietaria. Soccombenti in primo grado, le ricorrenti, in appello vedevano riconosciute le loro ragioni.

Spiega il giudice che in tema di possesso dei beni su parti comuni occorre distinguere il cosiddetto «compossesso oggettivo» relativo a cose, impianti e servizi che sono oggettivamente utili alle singole unità immobiliari a cui sono collegati, dal «compossesso soggettivo» relativo a cose, impianti o servizi utili soggettivamente tanto che la loro unione materiale o la destinazione funzionale alle proprietà private dipende dall’attività dei rispettivi proprietari.

Ora, l’uso della cosa comune e i lavori per il miglior godimento della stessa in base all’articolo 1102 del Codice civile non possono mai concretizzarsi nell’appropriazione sostanziale del bene.

Si configura in tal caso una turbativa del possesso che legittima i condòmini o il condominio alla relativa azione di manutenzione, a nulla rilevando che tali parti comuni siano poste al servizio di una sola porzione dello stabile (beni comuni di uso esclusivo).

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