Civile

Spetta il risarcimento del danno al soggetto investito da un'auto pirata solo se ricostruisce con precisione la dinamica dei fatti

Secondo i giudici di merito il sinistro non è stato ricostruito con dettagli sufficienti e, quindi, non è stato decretato il successivo indennizzo

di Giampaolo Piagnerelli

Il soggetto che subisce l'incidente stradale è tenuto a dimostrare con estrema precisione la dinamica dei fatti e la colpa del guidatore pirata. In caso contrario (come è avvenuto nel caso de quo) – spiega la Cassazione con ordinanza n. 22398/22 – il giudice non è tenuto a riconoscere il sinistro e il conseguente risarcimento.

La vicenda nel merito. In particolare, sia i giudici del tribunale di Rimini che quelli della Corte di appello di Bologna hanno ritenuto non fosse stata raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto di parte attrice con riguardo alla dinamica dei fatti e alla riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo a un presunto conducente pirata.

Il ricorrente - ossia il soggetto che ha subito il sinistro - ha eccepito in Cassazione che nei fatti aveva tentato di evitare un'eventuale collisione con l'autovettura non identificata. In tale prospettiva il motivo è inammissibile, perché le allegazioni e le prove (sia documentali sia testimoniali) sono state in concreto valutate dai giudici di merito che per di più, dopo averle esaminate coerentemente, l'una in correlazione con l'altra, hanno ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto di parte attrice con riguardo alla dinamica dei fatti e alla riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo a un presunto conducente pirata.

Le conclusioni degli Ermellini. Del resto – precisa la Cassazione – il ricorrente non si confronta con la motivazione della pronunciata impugnata, limitandosi a lamentare la compiuta valutazione di un Rapporto di incidente stradale redatto dalla polizia municipale di cui riporta soltanto stralci e che comunque risulta debitamente esaminato dai giudici di merito.

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