Penale

L'utilizzo di captazioni di messaggi "pin to pin" tra utenti in Italia non necessita di rogatoria internazionale

Il passaggio di decriptazione attraverso il server canadese impone solo di ottenere l'ok dalla società che lo gestisce

di Paola Rossi

L'attività di intercettare comunicazioni tra utenti presenti in Italia, intercorse attraverso telefoni Blackberry, non richiede alcuna rogatoria internazionale verso il Canada dove è fisicamente presente il server della società che utilizza il sistema cosiddetto "pin to pin". Si tratta di captazione in tempo reale, anche se il segnale viaggia prima criptato e viene poi reso intellegibile dalla trasformazione operata dal server cui si affida la società Blackberry. Tale passaggio tecnico, secondo la Cassazione, non determina la fuoriuscita dal perimetro del regime legale dell'acquisizione di dati informatici o documenti ex articolo 234bis del Codice di procedura penale . Non scatta quindi alcuna rilevanza extraterritoriale della captazione che obblighi il giudice a richiedere l'attività di cooperazione giudiziaria al proprio omologo straniero.

La Cassazione con la sentenza n. 8714/2023 ha perciò respinto il motivo del ricorrente che sosteneva, invece, che non si trattasse di captazione in tempo reale e quindi in assenza del coinvolgimento delle autorità straniere le intercettazioni realizzate andavano considerate inutilizzabili. Infatti, secondo la difesa, l'intercettazione di scambi di comunicazione tra Blackberry doveva essere oggetto di rogatoria internazionale, perché la decriptazione necessita di un algoritmo che la società non ha mai reso noto a terzi e che soprattutto viene applicato attraverso un hardware non presente su suolo italiano. Sosteneva, in sintesi, la difesa: data la circostanza che la decifrazione del messaggio inizialmente criptico avvenga attraverso il server canadese ciò fa presumere che la prova si sia "formata all'estero" con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle intercettazioni realizzate in Italia.

Invece secondo la Cassazione il dato acquisito sui ponti telefonici italiani non impone altro che di richiedere l'ok di chi è titolare del dato anche se tale titolare è un soggetto estero.

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Corte di Cassazione, Sezione IV, Penale, Sentenza 24 febbraio 2022, n. 6645

Sezione 4