Giustizia

Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Le sentenze della Consulta sui cinque referendum ammessi

REFERENDUM – INCANDIDABILITA'

Sentenza n. 56: ammissibilità referendum (deciso il 16 febbraio 2022)
Norme impugnate: Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi».

REFERENDUM – MISURE CAUTELARI
Sentenza n. 57: ammissibilità referendum (deciso il 16 febbraio 2022)
Norme impugnate: Art. 274, c. 1°, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.».
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale».

REFERENDUM – SEPARAZIONI CARRIERE MAGISTRATI
Sentenza n. 58: ammissibilità referendum (deciso il 16 febbraio 2022)
Norme impugnate: Abrogazione delle seguenti disposizioni:
a) art. 192, c. 6°, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle parole «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»;
b) art. 18, c. 3°, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate;
c) art. 23, c. 1°, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150» nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»;
d) art. 11, c. 2°, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»;
e) art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica del medesimo limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa» e ai c. 1°, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,», 3°, 4°, 5° e 6°;
f) art. 3, c. 1°, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati».

REFERENDUM - MEMBRI LAICI CONSIGLI GIUDIZIARI
Sentenza n. 59: ammissibilità referendum (deciso il 16 febbraio 2022)
Norme impugnate: Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150» e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti:
- art. 8, c. 1°, limitatamente alle parole «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
- art. 16, c. 1°, limitatamente alle parole: «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)».
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte».

REFERENDUM – TOGATI CSM
Sentenza n. 60: ammissibilità referendum (deciso il 16 febbraio 2022)
Norme impugnate: Art. 25, c. 3°, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle parole: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta».
Oggetto: Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura».

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