Immobili

Contro il blocco degli sfratti ricorso a strasburgo

L’Uppi Milano Monza Brianza e Lodi riserva il patrocinio legale a sue spese per le istanze alla Cedu

di Filippo Giuggioli

Con il decreto Cura Italia del marzo 2020, il Governo adottava misure che disponevano la sospensione dei procedimenti esecutivi introdotti dai proprietari immobiliari finalizzati alla liberazione degli immobili di loro proprietà (residenziali e commerciali) occupati senza titolo sia dagli affittuari morosi sia dai precedenti proprietari che avevano visto il loro immobile venduto tramite asta giudiziaria all’esito della procedura esecutiva immobiliare.

La sospensione ha avuto riguardo a tutte le situazioni di morosità degli affittuari indiscriminatamente, ancorché la morosità fosse sorta – o, addirittura, la procedura esecutiva di sfratto introdotta – precedentemente rispetto all’insorgere dell’emergenza pandemica. Il decreto, inizialmente, ha previsto una efficacia limitata fino al 30 giugno 2020. Successivamente la sospensione è stata prorogata dapprima fino al 1° settembre 2020, poi fino al 31 dicembre 2020 ed infine fino al 30 giugno 2021. In tutti i casi, la sospensione ha mantenuto la sua natura tranchant e indiscriminata, cioè: una sospensione universale di tutti gli sfratti per morosità senza alcun criterio normativo o potere del giudice finalizzato a valutare l’effettiva sussistenza di situazioni meritevoli di tutela connesse all’insorgenza della situazione pandemica.

L’Unione piccoli proprietari immobiliari della Provincia di Milano, Monza Brianza e Lodi (con 10mila associati, facente parte dell’Uppi nazionale che ne annovera 200mila) ha sempre sostenuto l’illegittimità sia della originaria sospensione del decreto Cura Italia, sia delle successive proroghe, considerato che, da un lato, ha esteso il beneficio della sospensione anche a situazioni affittuarie prive di meritevolezza della tutela senza alcuna possibilità di sindacare il merito, dall’altro lato, ha traferito sui proprietari immobiliari l’intero costo della sospensione per un periodo ben superiore rispetto a quello dell’urgenza sanitaria e senza previsione di alcun ristoro. Le misure governative, insomma, hanno creato un vero e proprio danno illecito ai proprietari immobiliari derivante da un’attività legislativa che è apparsa non perseguire l’adeguato e necessario obiettivo del bilanciamento degli interessi coinvolti, di proporzionalità dell’azione legislativa e di temporaneità delle misure emergenziali.

Data la straordinarietà della situazione, l’Uppi Milano Monza Brianza e Lodi ha ritenuto necessario anch’essa adottare misure straordinarie di tutela dei propri associati e di quelli di tutte le altre sezioni provinciali. Per questa ragione, l’Uppi Milano Monza Brianza e Lodi ha riservato ai medesimi la possibilità di accedere a un patrocinio legale a sue spese per proporre le istanze risarcitorie contro lo Stato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La domanda risarcitoria si fonda sulla responsabilità dello Stato per aver adottato una sospensione degli sfratti per morosità illegittima, proprio in quanto contraria all’obbligo del Legislatore di perseguire, mediante l’azione legislazione, il corretto bilanciamento degli interessi, la proporzionalità e la temporaneità della normativa d’urgenza.

La legiferazione contraria ai predetti canoni, infatti, ha comportato, nel caso della sospensione degli sfratti per morosità, una violazione da parte dello Stato dei fondamentali diritti dell’uomo riconosciuti dai trattati internazionali e, in particolare, la violazione del diritto di «protezione della proprietà» ed il diritto «all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali definitive».

In particolare, quest’ultimo profilo merita attenzione. La protratta e ripetuta sospensione degli sfratti per morosità ha comportato un illegittimo ritardo del sistema giustizia a carico dei proprietari che, nonostante titolari di decisioni giudiziarie definitive che autorizzavano loro alla liberazione coatta dell’immobile di proprietà dall’inquilino moroso (privo di possibilità di appello o dilazione), non hanno potuto dare esecuzione a tale decisione a causa dell’intervenuta sospensione. Con ciò aggiungendo ritardi ai già lunghissimi tempi della giustizia necessari per l’ottenimento della decisione definitiva.

Un sostanziale avallo all’iniziativa intrapresa dinanzi alla Cedu deriva dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale italiana del 22 giugno 2021 (si veda il Sole 24 Ore del 23 giugno scorso) che si è pronunciata sulla illegittimità della normativa d’urgenza sulla sospensione delle procedure esecutive immobiliari, laddove l’immobile oggetto di esecuzione fosse stato dichiarato abitazione principale del debitore esecutato.

Le ragioni per cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la sospensione calza perfettamente anche con il caso della sospensione degli sfratti per morosità. Infatti, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità della normativa proprio in relazione al mancato rispetto dei canoni di bilanciamento degli interessi, di proporzionalità e di necessaria temporaneità della decretazione d’urgenza.

Le ragioni adottate dalla Corte costituzionale lasciano presumere che analoghe motivazioni saranno adottate dalla medesima Corte in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate proprio in relazione alla sospensione delle procedure esecutive di sfratto per morosità, già oggetto di ricorso da parte dell’Uppi Milano, Monza Brianza e Lodi dinanzi alla Cedu.

Va sottolineato che l’importanza dell’iniziativa dell’Uppi non si limita alla sola tutela dei proprietari immobiliari danneggiati. Infatti, l’Uppi Milano Monza Brianza e Lodo lancia un monito all’intero apparato governativo, chiamato a rispondere oggi, in via risarcitoria, per iniziative politiche adottate in maniera non diligente e senza la necessaria protezione dei diritti individuali e ponderazione degli interessi economici e sociali sottesi. È un monito allo Stato contro la politica dei proclami e delle iniziative dimostrative ed un richiamo alla professionalità ed al rispetto delle regole del mercato, laddove lo stato interferisca con l’iniziativa economica privata.

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