Lavoro

Il diritto soggettivo al passaggio da lavoro part-time a full-time nasce solo in caso di mansioni equiparabili

Con l'ordinanza 31036/2022 la Corte di cassazione ha chiarito che il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time non è stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto

di Pietro Alessio Palumbo


Con l'ordinanza 31036/2022 la Corte di cassazione ha chiarito che il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time non è stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto. Si è stabilito che il diritto in questione "può" essere fatto valere dagli interessati solo se ricorrono due presupposti: sia stata avviata dall'amministrazione una procedura di assunzione di personale a tempo pieno; la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni in materia.
In altre parole il "diritto soggettivo" alla precedenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non nasce meccanicamente per il semplice fatto che l'amministrazione di appartenenza abbia avviato una qualunque procedura di assunzione di personale a tempo pieno, bensì esclusivamente in presenza di inderogabili condizioni.

La lavoratrice assunta a tempo parziale aveva agito in giudizio per chiedere l'accertamento del diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni. La Corte d'Appello nel confermare la sentenza di primo grado aveva affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e statuito che la diversità dei profili professionali non incide sul diritto di precedenza. Ciò in ragione del principio di equivalenza formale che trova applicazione nel pubblico impiego. La Corte rilevava che il presupposto del diritto della lavoratrice non era costituito dalla scelta dell'amministrazione di procedere ad assunzioni a tempo determinato, ma dalla successiva scelta di attivare la procedura di stabilizzazione effettuando assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Dal che l'ente proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha precisato che la trasformazione a tempo pieno del rapporto del personale assunto a tempo parziale può avvenire soltanto nel rispetto delle norme e dei requisiti in materia di assunzioni. In caso di reclutamento di personale a tempo pieno va data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta. Tuttavia non si deve trattare dell'avvio di una qualsiasi procedura di reclutamento, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare; anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.

Per questa via, ripercorrendo gli arresti delle Sezioni Unite, la Suprema corte ha chiarito che l'ente datore di lavoro può prendere la decisione di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini dell'applicazione delle disciplina di riferimento, soltanto dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche le vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno sia compatibile con il rispetto del principio del contenimento della spesa per il personale. Inoltre se l'ente pubblico datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di assunzione di personale a tempo pieno - nel rispetto dei richiamati presupposti - deve dare una congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati; e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi dipendenti.
In particolare il datore di lavoro pubblico deve esercitare il suddetto potere - che condiziona il nascere stesso del diritto di precedenza alla trasformazione in argomento - in modo non arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell'amministrazione coinvolta; oltreché condizionato dal rispetto dei canoni generali e imprescindibili di correttezza e buona fede nel rispetto dei principi della Carta costituzionale in tema di gestione e organizzazione dell'amministrazione pubblica. Di conseguenza l'ente pubblico, nell'osservanza dei suddetti canoni, ha l'onere di fornire una adeguata risposta a tutte le istanze presentate dai lavoratori part-time; anche se, in ipotesi, negativa.
D'altra parte, perché l'esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad abusi, è necessario come regola generale che la procedura di assunzione si riferisca all'espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Ciò sia per ragioni strettamente organizzative, sia perché questo speciale diritto non deve tradursi in una forma di irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore utilizzato part-time. Intendendosi per queste ultime quelle che comportano un inquadramento nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, differenziandosene unicamente per l'orario di lavoro.

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