Civile

La complicata e discussa probatio della cessione del credito bancario ex art. 58 TUB

La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'art. 58 TUB, che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c

di Corrado Angelelli, Francesca Muci e Sara Bernasconi*

La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'art. 58 TUB, che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c.

L'art. 58, c. 2, TUB dispone – ai fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti – che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nonostante la chiarezza del dettato normativo in merito all'opponibilità della cessione ai debitori ceduti, la giurisprudenza si è espressa più volte con riferimento all'efficacia probatoria della titolarità dei crediti ceduti da ascriversi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Parte della giurisprudenza (si veda, ex multis, Tribunale di Pavia, s. 1 febbraio 2019, n. 184), in passato maggioritaria, sostiene che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale permetta il riconoscimento della titolarità del credito ceduto. Tale argomentazione si fonda principalmente sulla ratio ispiratrice dell'intervento legislativo di cui all'art. 58 TUB, ovvero la semplificazione della cessione di crediti in blocco.

Un'altra parte della giurisprudenza, invece, pur non negando la ratio semplificatrice della norma in esame, ritiene che esuli dalla stessa l'efficacia costitutiva della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, la pubblicazione non avrebbe efficacia probatoria circa la titolarità dei crediti ceduti in blocco.

Tale interpretazione è stata ribadita dalla s. 2 dicembre 2021, n. 26248 resa dal Tribunale di Treviso, ed avente ad oggetto un ricorso in opposizione all'esecuzione, proposto da parte del debitore ceduto nei confronti della banca cessionaria, basato, inter alia, sulla carenza di legittimazione del cessionario nell'avanzare pretese creditorie. Il Tribunale di Treviso ha, innanzitutto, richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n. 5617 del 28 febbraio 2020, secondo la quale la pubblicazione in G.U. può costituire, al più, elemento indicativo della cessione, ma non è in grado di conferire certezza– nella sua "minima struttura informativa" – in ordine agli specifici e precisi contorni dei crediti che sono inclusi ovvero esclusi dalla cessione in oggetto.

Il giudice di merito ha, inoltre, precisato che "qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito".

Nel caso di specie, il Tribunale di Treviso non ha ritenuto sufficientemente determinato o determinabile l'oggetto della cessione in quanto l'avviso pubblicato in G.U. contemplava la cessione di tutti i crediti che soddisfacessero criteri piuttosto generici, ricomprendendo la cessione genericamente i crediti derivanti da "contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia no. 272/2008. "

La sentenza di merito in esame ha altresì negato alla dichiarazione del cedente l'efficacia probatoria della ricomprensione del credito nel perimetro della cessione. Tale scrittura è stata, in particolare equiparata alle dichiarazioni di scienza provenienti dai terzi, che, oltre a non avere valore confessorio, fanno prova solamente con riferimento alla provenienza della dichiarazione, ma sono liberamente valutabili dal giudice, assumendo – quindi – una valenza meramente indiziaria.

L'orientamento del giudice di Treviso, come anticipato, non è sicuramente isolato. A tal fine, risulta sicuramente opportuno citare la sentenza del Tribunale di Verona n. 26251 del 29 novembre 2021, in cui il giudice di merito ha offerto una elencazione esemplificativa dei requisiti necessari affinché il contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assuma efficacia probatoria:

a) descrizione dei crediti ricompresi nella cessione (es. crediti derivanti da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi, sottoscritti dal cedente);

b) descrizione dei debitori ceduti (es. crediti vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia oppure nella Repubblica di San Marino al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito);

c) situazione della posizione debitoria (es. sia stata dichiarata da parte del cedente la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine, ovvero il relativo debitore sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei crediti medesimi prima di una determinata data);

d) denominazione dei crediti;

e) legge regolatrice dei contratti di credito relativi ai crediti;

f) necessità della prestazione del consenso del debitore, ai sensi dei contratti di credito, alla cessione dei crediti da essi derivanti.

In conclusione, dall'analisi delle pronunce sopra richiamate è evidente che la giurisprudenza abbia adottato un orientamento maggiormente favorevole al debitore ceduto ed impositivo di maggiori oneri a carico del creditore cedente. Risulta, pertanto, essenziale che i soggetti coinvolti in una cessione in blocco assolvano all'adempimento di cui all'art. 58 TUB con il maggior grado di dettaglio possibile e, pertanto, descrivano compiutamente nell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale i criteri di individuazione dei crediti ricompresi nel perimetro della cessione.

Ciò permetterebbe, da un lato, di rafforzare la certezza e celerità dei traffici giuridici e, nello specifico, di evitare complicazioni processuali che andrebbero a discapito – inter alia – della performance del portafoglio acquistato.

*a cura degli avv.ti Corrado Angelelli, Francesca Muci e Sara Bernasconi di Greenberg Traurig Santa Maria

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