Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito del semestre giugno- dicembre 2021

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Separazione dei coniugi con addebito per tentato omicidio nei riguardi del coniuge;

2. Obbligo di inventario e rinuncia da parte del chiamato nel possesso di beni ereditari nel termine previsto dall’articolo 485 del codice civile;

3. Rettificazione anagrafica del sesso da parte di minorenne di sesso femminile;

4. Negoziazione assistita e sanzione dell’improcedibilità della domanda se manca il compimento della fase successiva a quelle dell’invito;

5. Affidamento del figlio minore al Servizio Sociale e madre affetta da disturbo bipolare;

6. Compensazione, contributo al mantenimento e spese straordinarie;

7. Scuola, maltrattamenti da parte di insegnante e abitualità della condotta;

8. Testamento, incapacità di testare ed onere della prova;

9. Maltrattamenti in famiglia e reciprocità delle condotte;

10. Questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 13 comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (che disciplina l’esenzione Imu per l’abitazione principale, nella parte in cui non include l’ipotesi di famiglia i cui componenti risiedano o dimorino in diversi Comuni);

11. Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole ex articolo 147 del Cc e le esigenze dei figli.

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  I PRINCIPI ESPRESSI DAI GIUDICI DI MERITO

N. 1 - SEPARAZIONE E DIVORZIO - Addebito al marito che tenta di accoltellare la moglie e demandato ai Servizi Sociali l'assetto residenziale dei minori

Separazione dei coniugi - Addebito di colpa - Aggressioni fisiche e vessazioni - Tentativo di omicidio - Detenzione - Pronuncia di addebito - Provvedimenti riguardo ai figli - Inadeguatezza e disinteresse dei genitori - Affidamento dei minori ai Servizi Sociali - Assegnazione della casa coniugale - Madre proprietaria dell'immobile e formale collocataria dei figli - Assegnazione della casa - Diversa determinazione dei Servizi Sociali - Suscettibilità. (Cc, articoli 151 e 337-ter)

Il rigoroso onere probatorio che grava sul coniuge, il quale proponga una domanda di addebito della separazione a carico dell'altro, impone dunque di dimostrare, per un verso, il compimento da parte dell'altro coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri fondamentali del matrimonio e, per altro verso, il nesso causale tra tali atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. (Nel caso di specie, la moglie ha individuato, quale principale causa della crisi coniugale, le condotte maltrattanti e vessatorie tenute dal marito ai suoi danni, spesso anche alla presenza dei figli minori, sfociate nel grave atto dell’accoltellamento). Se il contesto familiare non risulti assolutamente adeguato a rispondere ai bisogni educativi e di cura necessari ai minori esponendoli al rischio di condotte altamente pregiudizievoli, risultando la madre totalmente assente e incapace di assicurare le necessarie cure alla prole, deve essere innanzitutto disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune ai quali devono essere delegate tutte le decisioni relative alle scelte scolastiche, medico-terapeutiche e ludico-ricreative relative ai minori.

Tribunale di Parma, sentenza 26 novembre 2021 -   Pres. Chiari, Giud. rel. est. Vena

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N. 2 – SUCCESSIONI E DONAZIONI - Il termine dei tre mesi fissato dall’articolo 485 del Cc vale anche per la rinuncia

Successioni - Rinuncia all'eredità - Debiti del de cuius - Decreto ingiuntivo - Minorenne - Rappresentante legale - Rinuncia all'eredità - Autorizzazione del GT - Insussistenza - Invalidità - Rinuncia all'eredità - Chiamati all'eredità - Possesso dei beni ereditari - Obblighi di inventario – Necessità . (Cc, articoli 484, 485, 519 e 749)
L'onere imposto dall'articolo 485 del codice civile al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.

Tribunale di Parma, sentenza 22 luglio 2021 - Giud. Vittoria

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N. 3 - RETTIFICA DEL SESSO -  E’ eventuale l’intervento di adeguamento chirurgico

Minorenne di sesso femminile - Auto percezione di identità maschile - Percorso farmacologico di adeguamento anatomico - Rettificazione anagrafica del sesso ed autorizzazione all'adeguamento chirurgico.   (Legge 14 aprile 1982 n. 164, articoli 1 e 3)

L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.

Tribunale di Bologna, sentenza 5 ottobre 2021 – Pres. Palumbi, Giud. Rel. D’Addabbo

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N.4 - NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Improcedibile se manca il compimento della fase successiva a quelle dell’invito

Negoziazione assistita - Controversia in tema di spese di mantenimento dei figli - Negoziazione assistita - Iter procedimentale - Invito alla convenzione - Adesione - Clausola comportante l'esaurimento della procedura per effetto del mero decorso del termine – Improcedibilità . (Dl 132/2014, articolo 3)

Ad essere sanzionata con l’improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell’adesione della controparte, anche l’omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell’invito e delle relative risposte. (Nel caso di specie, era stata la difesa della donna a tenere una condotta inequivocabilmente contraria all’instaurazione di una convenzione di negoziazione assistita, mentre il marito ha, invece, cercato in vario modo di instaurare effettivamente la procedura di negoziazione assistita, manifestando in più occasioni il proprio consenso alla stipula di una negoziazione assistita.).

Tribunale di Parma, sentenza 31 luglio 2021 - Giudice Vena

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N. 5 – SEPARAZIONE E DIVORZIO - Affidamento del figlio minore al padre se la madre è affetta da disturbo bipolare

Separazione dei coniugi - Provvedimenti riguardo ai figli - Conflittualità e condotte pregiudizievoli di entrambi i genitori - Aggressività e fragilità psichiche - Affidamento condiviso - Non configurabilità - Affidamento ai Servizi Sociali - Prevalenza. (Cc articoli 337-ter; Cpc, articoli 739 e 742)

La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai Servizi Sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c

Tribunale di Ravenna, sentenza 8 ottobre 2021 - Pres. Rel. Leoni

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N. 6 – SEPARAZIONE E DIVORZIO - Non compensabile il contributo al mantenimento con le spese straordinarie

Separazione dei coniugi - Alimenti e mantenimento - Intimazione di precetto -. Contributo di mantenimento della prole minorenne - Inadempimento del genitore obbligato - Controcrediti a titolo di spese straordinarie - Compensazione - Esclusione.  (Cc, articoli 147, 148 e 316-bis e 447; Cpc, articolo 615)

Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistere l'inadempimento del coniuge onerato, che ha chiesto una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore della figlia e le spese per la scuola di danza). 

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 6 maggio 2021 – Giud. Fioroni

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N. 7 – REATI CONTRO LA FAMIGLIA - Articolo 572 del codice penale -  Necessario valutare la eventuale esistenza di un sistema di sopraffazione abituale

Reati contro  la famiglia - Maltrattamenti - Scuola - Insegnante - Maltrattamenti su alunni - Sussiste. (Cp, articolo 572)

Al fine della sussistenza del reato di cui all'articolo 572 del Cp commesso da un insegnante in danno degli alunni, è necessario che siano posti in essere specifici e reiterati atti di sopraffazione, anche violenti, nei confronti degli alunni affidati alla cura dell'insegnante stesso, nonché che sia utilizzato dall'insegnante un metodo basato sulla intimidazione e sulla violenza, fisica e psicologica, generando un clima di stabile mortificazione e di sopraffazione tramite insulti, offese, minacce e violenze e che sia posto in essere dal reo un comportamento conforme ad un disegno volontario e consapevole che renda dolorosa e mortificante per gli alunni le relazioni con l'insegnante, il quale deve agire con coscienza e volontà di sottoporre gli alunni ad una serie di sofferenze fisiche e morali vietate dalla legge, nonché dalle regole basilari della pedagogia, della didattica e della metodologia.

Le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto quanto appreso da un minore, non esaminato in giudizio, sono utilizzabili solo se sia accertata, in base a motivato parere di professionista, l'impossibilità (non emersa nel caso di specie) di procedere all'esame del minore, assoluta o relativa, da valutare in riferimento all'età del minore al momento dello svolgimento dell'atto istruttorio, ma ciò vale se l'imputato si avvale della facoltà di cui all'art. 195 comma 1 c.p. (circostanza non verificatasi nel caso di specie), sicché ove i fatti accertati sono tali da non dare adito a dubbi di sorta sulla verità del racconto, alcuna norma impone l'esame diretto del minore . (Nel caso di specie, le condotte delittuose di cui all'imputazione sono state riferite in dibattimento solo da testimoni de relato, non essendo stati escussi i minori né in incidente probatorio, allo stato degli atti, né in dibattimento, né essendovi riscontro documentale tramite riprese audio e video, avendo peraltro gli stessi appreso quanto esposto da bambini di età compresa tra tre e cinque anni, di talché le deposizioni testimoniali rese dai genitori escussi in dibattimento devono essere sottoposte ad un vaglio di attendibilità e di credibilità più rigoroso, viepiù considerando che si tratta di testi, danneggiati dal reato di cui all'articolo 572 del Cp, alcuni dei quali costituiti parti civili anche nell'interesse dei figli. La maestra imputata è stata assolta perché il fatto non sussiste).

Tribunale Taranto, sentenza 6 agosto 2021 - Giud. Lotito

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N. 8 – SUCCESSIONI E DONAZIONI - Spetta al soggetto agente dare prova che nel momento in cui il de cuius fece testamento era affetto da totale incapacità

Successioni - Testamento - incapacità di testare - querela di falso - nullità di testamento - annullamento di testamento per incapacità -  Onere della prova .(Cc, articolo 591,  comma 2, n. 3;  articolo 2697; articolo 50-bis, comma 1; Cpc, articolo 225)
Alla fondazione che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento, nella fase di attesa di tale riconoscimento, deve riconoscersi la titolarità di aspettative di rilievo giuridico e non di mero fatto - volte alla tutela dei beni e dei diritti alla fondazione destinati al momento della costituzione. Ai sensi dell'articolo 591, comma 2, n. 3), sono incapaci di testare quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o volere nel momento in cui fecero testamento. Sulla parte che impugna il testamento per incapacità del testatore grava - ai sensi dell'articolo 2697 del Cc - l'onere di provare che quest'ultimo, al momento in cui espresse le sue ultime volontà, era affetto da una incapacità assoluta, cioè che gli impedisse del tutto di realizzare il significato dell'atto che stava compiendo.

Tribunale Trani, sentenza 2 agosto 2021 – Pres. Sardone, Giud. Rel. Mancini

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N. 9 -  REATI CONTRO LA FAMIGLIA - Rilevanza penale delle condotte maltrattanti. Sussiste anche nel caso di piena reciprocità

Reati contro la famiglia - Maltrattamenti – Articolo 572 Cp – Condotta violenta nei confronti di persona convivente o sottoposta a sua autorità o affidata alla sua cura – Integrazione del reato – Condotte reciproche piene – Sussiste. (Cp, articoli 81, 572, 582 e 585)

In tema di maltrattamenti in famiglia, la condotta di chi sistematicamente infligga, con atteggiamenti violenti ed umilianti, vessazioni in danno di altro individuo componente della famiglia del soggetto agente ovvero nei confronti di persona con lui convivente o comunque sottoposta alla di lui autorità o affidata alla sua cura, così da rendergli mortificante ed in generale insostenibile il regime di vita, integra il reato anche nel caso in cui le condotte poste in essere non siano unilaterali ma siano reciproche. La rilevanza penale delle condotte maltrattanti poste in essere da una persona nei confronti di un'altra non può essere esclusa nemmeno nel caso di piena reciprocità, in quanto l'art. 572 c.p. non prevede il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere.

Tribunale Vicenza, sentenza 17 maggio 2021 – Giud. Molinaro

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N. 10 - IMPOSTA PATRIMONIALE – IMU E FAMIGLIA DISLOCATA IN COMUNI DIVERSI - Fondata la questione di legittimità costituzionale sull’inapplicabilità dell’esenzione al caso di famiglia dislocata in Comuni diversi

Fisco – Imu- Agevolazioni prima casa - Esenzione Imu - Immobile ubicato in altro comune - Questione di legittimità costituzionale . (Dl 6 dicembre 2011 n. 2011, articolo 13, comma 2; Costituzione, articoli 2, 3, 29, 31 e 47)

Dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 1, 29, 31, 35 e 47 della Costituzione.

C ommissione Tributaria   provinciale di Napoli, ordinanza 22 novembre 2021 n. 2985 - Pres. Gomez D'Ayala, Rel. Maglione

 

NOTA

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con l’ordinanza n. 2985 del 22 novembre 2021 ha ha sospeso il procedimento (avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di rettifica Imu per gli anni dal 2015 al 2018) e ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 13 comma 2, Dl 6 dicembre 2011 n. 2011 (che disciplina l’esenzione Imu per l’abitazione principale, nella parte in cui non include l’ipotesi di famiglia i cui componenti risiedano o dimorino in diversi Comuni), disponendo la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale.

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N. 11 – SEPARAZIONE CONIUGI - OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI -

Mantenere, istruire ed educare la prole. Obblighi per i coniugi per le esigenze dei figli

Separazione personale - Dovere di mantenere, istruire ed educare la prole Necessario.  (Cc, articoli 147 e 337-ter)

Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articoli 147 del Cc, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Tribunale Civitavecchia, sentenza, 28 agosto 2021 – Pres. Rosetti, Giud. Rel. Gelso

 

 

 

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