Penale

Consulta, sì a una seconda messa alla prova se nel nuovo procedimento è contestato il reato continuato

No a disparità tra l'imputazione per più reati avvinti dalla continuazione in un unico processo o in diversi procedimenti

di Paola Rossi

Per la Consulta la "messa alla prova" può essere concessa una seconda volta in caso di continuazione del reato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 174 depositata oggi, con cui ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 168-bis, quarto comma, del Codice penale.
Quindi da oggi la sospensione del processo - a seguito della messa alla prova dell'imputato - può essere concessa una seconda volta quando i reati siano contestati in diversi procedimenti, ma siano stati commessi con un'unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso.

Il caso a quo
Un imputato, dopo essere stato arrestato per cessione di sostanze stupefacenti in modica quantità, aveva chiesto e ottenuto la messa alla prova con la sospensione del processo. Dopo l'esito positivo della prova, era stato rinviato a giudizio per altri episodi di cessione di stupefacenti compiuti in periodi più o meno contestuali all'arresto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso e dunque costituenti un unico reato continuato con quello precedentemente contestato. L'imputato aveva quindi chiesto nuovamente la messa alla prova, ma la richiesta non era stata accolta dal Giudice per l'udienza preliminare perché -secondo l'articolo 168-bis, quarto comma, del Codice penale - la messa alla prova può essere concessa una volta sola.

Il giudice a quo del tribunale di Bologna, ritenendo tale preclusione irragionevole (quindi contraria al principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione) aveva sollevato la questione costituzionale e con la sentenza di oggi ha avuto conferma del proprio dubbio.

La sentenza costituzionale
Con la sentenza depositata oggi, la Corte ha ritenuto infatti fondata la questione partendo dalla considerazione che "se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell'ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilità di chiedere e (…) di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati". Da cui l'irragionevole disparità - ora cancellata - nel caso in cui tali reati siano invece contestati in distinti procedimenti. Non era legittimo che l'imputato non avesse, nel secondo procedimento, la possibilità di chiedere e ottenere la messa alla prova, perché già ammesso al beneficio nel primo procedimento.

La continuazione
La Consulta è partita dalla considerazione che la "preclusione illegittima" si poneva in contrasto con l'obiettivo del Legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati legati dalla continuazione, commessi con un'unica azione od omissione, compreso il percorso "riparativo e risocializzante"della messa alla prova.

Il secondo beneficio
La conseguenza della dichiarazione di illegittimità è che ora il giudice dovrà compiere "una nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato", tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, così come del percorso emendativo eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova.

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