Rassegne di Giurisprudenza

L'auto priva di assicurazione che sosta in area privata è soggetta a multa

a cura della Redazione Diritto

Contratto di assicurazione - Sanzioni amministrativa - Autovettura priva di assicurazione - Sosta in area privata - Luogo aperto alla circolazione veicolare - Soggetta a multa
Non rileva che l'auto senza assicurazione sia in sosta in un'area privata poichè questa situazione non esime il proprietario dall'obbligo di assicurare il veicolo, soprattutto se l'area ha una destinazione ad uso pubblico e quindi risulta aperta alla circolazione. Il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non si può contestare l'obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, anche se in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 28 dicembre 2022, n. 37851

Circolazione stradale - Sanzioni - In genere nozione di strada - Criterio determinante - Proprietà - Irrilevanza - Destinazione ad uso pubblico - Rilevanza - Fondamento
La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 5 giugno 2018, n. 14367

Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada) - Soggezione delle aree alle norme del Codice della strada - Irrilevanza della titolarità, pubblica o privata, della proprietà - Rilievo della destinazione ad uso pubblico della superficie
Ai fini dell'applicabilità della disciplina del codice della strada, non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 5 giugno 2018, n. 14367

Circolazione stradale - Sanzioni - In genere - Nozione di strada ai fini dell'applicazione delle norme del codice della strada - Criterio determinante - Destinazione ad uso pubblico - Fattispecie
Ai fini della definizione di "strada", è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 25 giugno 2008, n. 17350