Famiglia

Divorzio, niente assegno se la moglie è più ricca dell'ex marito

Lo ha ribadito la sezione I della Cassazione con l'0rdinanza 31 dicembre 2021 n. 42125

di Mario Fiinocchiaro

I criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno e non sussiste, quindi, il diritto all'assegno qualora non si sia realizzata, in capo alla richiesta, la precondizione in questione, posta dal peggioramento della situazione economico patrimoniale dell'avente diritto a causa del divorzio. Lo ha precisato la sezione I della Cassazione con l'ordinanza 31 dicembre 2021 n. 42145.
Nella specie, ha osservato la S.C., la condizione dell'ex moglie è complessivamente più solida di quella del marito e tanto è stato fin dall'inizio della vita matrimoniale in ragione di una più forte consistenza reddituale della famiglia di origine che ha formato il livello reddituale della prima, come poi mantenuto in costanza di matrimonio. Da un canto, pertanto, è stato escluso dai giudici del merito, lo squilibrio economico patrimoniale tra le parti che, insussistente al momento del matrimonio non ha determinato, per ciò stesso, un impoverimento al venire meno del vincolo coniugale, della ex moglie che continua a godere di immobili ed entrata in ragione della agiata posizione economica della famiglia di origine, pur non lavorato, dall'altro, la ex moglie, avvocato, ha un titolo che le consente di immettersi sul mercato del lavoro restando comunque titolare di redditi che le garantiscono una ampia autosufficienza economica.

I precedenti
Conforme alla più recente giurisprudenza in argomento.
Sempre nel senso che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno, Cassazione, sentenza 11 dicembre 2019, n. 31398 che ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati.
Analogamente, per l'affermazione che deve essere cassata la decisione impugnata, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, qualora la stessa si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, trascurando, invece, la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo della S.C., del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell'ex coniuge, Cassazione, ordinanze 11 dicembre 2019, n. 32398 e 5 maggio 2021, n. 11796, ove la precisazione che in una tale eventualità la cassazione della pronuncia con rinvio impone, per l'effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di rinvio.
In termini generali, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Cassazione, sezioni unite, sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, in Guida al diritto, 2018, fasc. 32, p. 14, con nota di Dosi G., Resta fondamentale il contributo fornito durante l'unione.

La funzione assistenziale
Analogamente, posto che la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma è invece assistenziale, nonché, in pari misura, compensativa e perequativa, nel senso di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e, per altro verso, riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, incombe sul coniuge richiedente l'onere della prova (in quanto fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione reddituale e patrimoniale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge (richiedente l'assegno) abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, Cassazione, ordinanza 17 aprile 2019, n. 10782, in Foro it., 2019, I, c. 2338.

Vademecum per determinare l'assegno
Sempre sulla questione specifica, si è precisato, nella più recente giurisprudenza altresì:
- al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari; c ) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, Cassazione, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22738;
- posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pariordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, legge n. 898 del 1970, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio; b) procede, pertanto, ad una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico; c) in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente — anche sotto il profilo della prognosi futura — un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due; d) verifica se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno non devono computarsi anche gli importi dell'assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge, Cassazione, ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4215 , in Foro it., 2021, I, c. 3446 (con nota di Casaburi G., "Dicono e odono e poi son giù volte". I cinquanta anni della L. 898/70), resa in una fattispecie in cui il giudice di merito aveva attribuito all'ex moglie l'assegno divorzile di euro 10.000 mensili, tenendo conto, tra l'altro, della responsabilità del marito nella determinazione della crisi familiare, in ragione della sua condotta violenta e prevaricatrice, nonché dell'alto tenore di vita familiare; la suprema corte, nell'affermare i principî sopra riportati, ha ancora precisato che il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei rilevanti crediti maturati dalla moglie nei confronti del marito, e ormai definitivamente accertati in sede giudiziale, derivanti dalla liquidazione delle quote di attività economiche comuni;
- l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2010, n. 5603, che ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, in quanto, a fronte dell'adeguata valutazione dei redditi da lavoro dell'ex marito, non era stata operata alcuna quantificazione di quelli della ex moglie, essendo mancata anche la valutazione in ordine al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge;

Assegno divorzile superiore a quello di separazione
- la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, 6° comma, legge n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5605;

L'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
- il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2019, n. 26085, in Riv. dir. famiglia e successioni, 2019, p. 516, che ha respinto il ricorso dell'ex marito, confermando il diritto della ex moglie, svolgente attività saltuaria ed occasionale di collaboratrice domestica, all'assegno di divorzio di 200 euro mensili ritenendo detto importo manifestamente inadeguato a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma giudicandolo idoneo a garantire alla intimata una vita dignitosa che le sarebbe stata preclusa se si fosse affidata esclusivamente alla propria capacità lavorativa;
- ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve; da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, 6° comma, legge n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, Cassazione, sentenza 9 agosto 2019, n. 21234, in Famiglia e diritto, 2019, p. 1077, con nota di Al Mureden E., Le nuove funzioni dell'assegno divorzile nello specchio dei big money cases
- la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, 6° comma, legge n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, Cassazione, sentenza 26 giugno 2019, n. 17098, in Giur. it., 2020, p. 2425, con nota di Spangaro A., Assegno di mantenimento e di divorzio: le strade si separano

Le pronunce in contrasto
In termini opposti la giurisprudenza anteriore.
Tra le tantissime, nel senso che l' accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione del tenore di vita precedente, cfr., ad esempio, Cassazione, ordinanza 29 settembre 2016, n. 19339, secondo cui al detto fine il giudice del merito può tenere conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il precedente tenore di vita e può in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente, fare riferimento quale parametro di valutazione del pregresso stile di vita alla documentazione attestante i redditi dell'onerato.
Sempre nella stessa ottica, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione - dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, Cassazione, sentenza 4 ottobre 2010, n. 20582, che ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva effettuato la valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi e dell'impossibilità oggettiva, della parte richiedente l'assegno, di procurarsi redditi adeguati, sulla base della situazione esistente al momento della cessazione della convivenza invece che quello della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al riguardo cfr., altresì, in termini generali:
- nel senso che il giudizio sulla domanda di assegno divorzile si articola in due fasi distinte e successive, sull'an e sul quantum debeatur, informate rispettivamente ai principî dell'autoresponsabilità e della solidarietà economica, con riferimento agli ex coniugi nella loro dimensione individuale: nella prima il giudice accerta la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto, ossia la mancanza da parte del richiedente di mezzi adeguati, e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, con esclusivo riferimento all'autosufficienza economica del medesimo, che è onerato della prova relativa, nonché ad indici quali il possesso, da parte sua, di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto degli eventuali oneri relativi e del costo della vita nel luogo di residenza, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione ad età, salute, sesso, mercato del lavoro, della stabile disponibilità di una casa di abitazione; nella seconda fase, cui accede solo in caso di esito positivo della prima, il giudice procede alla quantificazione in concreto dell'assegno, alla stregua degli ulteriori elementi indicati dall'art. 5 legge divorzio, Cassazione, sentenza 10 maggio 2017, n.11504, in Guida al diritto, 2017, fasc. 23, p. 13, con note di Finocchiaro M., L'autoresponsabilità prevale sul concetto di assistenzialismo; Fiorini M., Quella ricerca di regole più aderenti alla realtà sociale; Fiorini M., Solo le Sezioni Unite possono scongiurare l'insorgere del caos;
- per il rilievo che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione del tenore di vita precedente; a tal fine, il giudice del merito può tenere conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il precedente tenore di vita e può in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente, fare riferimento quale parametro di valutazione del pregresso stile di vita alla documentazione attestante i redditi dell'onerato, Cassazione, ordinanza, 29 settembre 2016, n. 19339.
Sempre in quest'ultimo senso, altresì (l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio; nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche), Cassazione, sentenza 9 giugno 2015, n. 11870, che ha confermato la sentenza di merito che ha negato il diritto all'assegno alla richiedente, non avendo questa fornito alcuna prova dell'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.
Sull'affermazione, un tempo diritto vivente, secondo cui l'assegno divorzile compete al coniuge che non disponga di mezzi adeguati per conservare il tenore di vita goduto in costanza della convivenza matrimoniale, tra le altre, Cassazione, sentenze 20 marzo 2014, n. 6562, in Foro it., 2014, I, c. 1496 e 10 febbraio 2014, n. 2948, in Guida al diritto, 2014, fasc. 13, p. 78 (con nota di Fiorini M., Rilevanti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio), secondo cui la determinazione dell'assegno divorzile va effettuata verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto e che, a tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle disponibilità patrimoniali (Nella specie la suprema corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto un assegno di divorzio a favore della moglie ancorché in sede di separazione i coniugi avessero concluso un accordo a definizione di ogni rapporto economico tra gli stessi intercorrente).

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