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SIS, dalla Banca d'Italia chiarimenti e soluzioni operative

La Banca d'Italia ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina riguardante le Società di investimento Semplice (SiS): soluzioni operative, seppur non vincolanti, a quesiti posti da operatori finanziari attivi sul mercato italiano, in forma di chiarimenti ed indicazioni

di Giovannella Condò, Edoardo della Pia*

Il 6 luglio scorso è stata rilasciata da parte della Banca d'Italia una Tavola di resoconto alla consultazione pubblica avviata il 30 aprile 2020, svoltasi tra la stessa Banca ed i principali operatori bancari e finanziari europei, della quale vengono qui analizzati alcuni passaggi.

Tale consultazione ha avuto ad oggetto gli Orientamenti di vigilanza rilasciati dalla Banca in materia di società di investimento semplice (SiS), anche conosciute come la più semplice forma per lo svolgimento di attività di gestione del risparmio riconosciuta dal nostro ordinamento.

Lo strumento è stato introdotto nel panorama giuridico italiano con l'art. 27 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, mediante l'approdo di una nuova species di organismo di investimento del risparmio (Oicr) costituita in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf).

In particolare, la SiS è definita dal Testo Unico della Finanza come il fondo di investimento alternativo (FIA) italiano in forma di Sicaf che gestisce il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

- il patrimonio netto non eccede 25 milioni di euro;

- l'oggetto esclusivo dell'attività è rappresentato dall'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;

- non ricorre alla leva finanziaria;

- dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dal Codice civile per le S.p.A.

Gli Orientamenti e la consultazione de quo sono volti ad una corretta, ma soprattutto uniforme applicazione della disciplina rivolta a tale nuovo ed innovativo strumento.

La Tavola predisposta e divulgata lo scorso luglio dall'organismo italiano è diviso in 3 sezioni e contiene nella prima una ricognizione delle principali disposizioni applicabili alle SiS, nella seconda una definizione degli orientamenti di vigilanza espressione delle aspettative della Banca d'Italia e della Consob sulle modalità con cui le SiS dovranno uniformarsi alla nuova disciplina ed infine, nell'ultima, una procedura applicabile per il caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto di 25 milioni di euro.

Tuttavia, occorre precisare che, come espressamente affermato dalla loro redattrice, gli Orientamenti oggetto della consultazione pubblica non sono obbligatori né vincolanti, ma che al contrario è concesso alle medesime Società di investimento di comunicare in fase di attuazione e nell'ambito dell'informativa resa su base periodica con la relazione sulla struttura organizzativa, l'intenzione di adottare misure diverse da quelle descritte.

La flessibilità e l'ampio margine di movimento concesso alle SiS è bilanciato dalla previsione che nel solo caso in cui le misure adottate e comunicate non risultino soddisfacenti ad assicurare il rispetto della disciplina applicabile, la Banca d'Italia e la Consob sono libere di adottare provvedimenti di vigilanza previsti dalla legge.

Il dibattito così come riassunto e schematizzato nelle Tavole fornite dalla Banca d'Italia, permette subito di evidenziare il grande interesse rivolto al requisito inerente alla soglia massima di patrimonio netto concesso dalla norma nel TUF.

Ai fini della definizione della soglia di patrimonio netto di 25 milioni di euro, è stato chiarito che dovranno essere considerate soltanto le attività gestite direttamente dalla SiS, durante tutto l'arco di vita sociale, valutate e quantificate sulla base di criteri redatti dall'organo di gestione della società al quale è concessa ampia autonomia.

Tale limite quantitativo rimane derogabile su base temporanea, e precisamente per periodi di tempo "probabilmente inferiori ai tre mesi" di attività. Altre deroghe quantitative non sono state prese in considerazione, nonostante diversi operatori abbiano espresso il loro interesse nel proporre un innalzamento della soglia massima.

Oltre al quantum massimo riconducibile alle attività, a fronte di specifica osservazione, la Banca ha precisato altresì che non sono permessi investimenti da parte di SiS in altri fondi.

Tale eventualità, infatti, non è stata considerata compatibile con il requisito previsto dal TUF in merito all'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, unico possibile oggetto esclusivo dell'attività concesso dalla disciplina in materia di intermediazione finanziaria.

L'attenzione si è in seguito rivolta, alla questione inerente alla commercializzazione delle SiS.

Sempre a fronte di precisa domanda, è stato precisato che la disciplina applicabile alla commercializzazione di tali strumenti, di qualunque tipologia, risulta essere quella prevista per il genus degli Oicr come espressamente disposto dall'art 35-undecies, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza.

A tali commercializzazioni sarà dunque applicabile il c.d. Regolamento Intermediari , adottato con delibera Consob in data 15 febbraio 2018 al n. 20307.

Il medesimo articolo prescrive altresì la necessaria stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta.

A tal riguardo, a fronte di richiesta della possibilità di sostituzione della medesima con l'accantonamento di fondi propri destinati alla copertura di rischi strettamente correlati con la responsabilità professionale, la Banca d'Italia ha risposto in termini negativi.

In merito all'operatività oltre i confini italiani, è stato chiarito che le SiS non sono enti in grado di prestare il proprio servizio di gestione collettiva del risparmio su base transfrontaliera, neppure nel c.d. regime di passaporto, come disciplinato dalla Direttiva europea AIFM.

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*A cura di Giovannella Condò, Edoardo della Pia, Milano Notai

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