Penale

È legittimo l'arresto obbligatorio in flagranza di chi violi il divieto di avvicinamento alla persona offesa

La riforma penale della legge 134/2021 ha esteso l'obbligatorietà a violazioni di provvedimenti coercitivi diposti a tutela della vittima

di Paola Rossi

La violazione di misure cautelari personali come il divieto di avvicinamento alla persona offesa o l'ordine di allontanamento dalla casa familiare consente l'arresto in flagranza anche se si tratta di fattispecie al disotto del limite edittale per il quale esso è di regola possibile.

La mancata convalida dell'arresto dell'imputato da parte del giudice non poteva essere giustificata dal fatto che il reato di violazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria fosse sanzionato con pene inferiori a quelle previste dalla norma del Codice penale che disciplina i casi di arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 36775/2022, ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica contro la mancata convalida dell'imputato che aveva violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed era stato tratto in arresto mentre compiva la condotta delittuosa dell'articolo 387 bis del Codice penale.

Infatti, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso che lamentava la non presa in considerazione da parte del Gip dell'intervento legislativo recato dalla legge 134/2021 che aveva ampliato la categoria di reati per i quali scatta l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza in deroga alla regola generale dei limiti edittali per i quali è previsto. In tal caso non vale quindi la necessaria circostanza che il reato preveda un massimo di pena pari a 5 anni.

Quindi a partire dall'entrata in vigore della legge 134/2022 di riforma penale i reati previsti dall'articolo 387 bis del Codice penale (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) come quello contestato all'imputato del caso ora risolto prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza ex articolo 380 del Codice anche se sono sanzionati con il masimo di tre anni di pena detentiva.

La norma in vigore da ottobre 2021
Il comma 15 dell'articolo 2 della legge 134/2021 ha aggiunto altre ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza sostituendo la lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del Codice di procedura penale che ne consente il compimento per specifici reati al di là della regola generale del massimo edittale a 5 anni (delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del Codice penale).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©