Penale

Il posto auto non è privata dimora

di Paolo Accoti

Nessuna violazione di domicilio sull’area destinata a sosta e parcheggio per i condòmini. I concetti di «privata dimora» e di «proprietà privata» non sono affatto sovrapponibili: il primo risulta molto più circoscritto del secondo, ed è qualificabile come il luogo in cui una persona si trattiene per compiere gli atti della sua vita privata. La proprietà privata, al contrario, definita dall’articolo 832 del Codice civile, si estrinseca nel diritto di godimento di un bene e nel potere di disporre dello stesso.

Sulla scorta di questi princìpi la Cassazione (sentenza 53438/2017) ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva applicato gli arresti domiciliari, in relazione al reato di violazione di domicilio aggravato da violenza alla persona, a un estraneo che aveva aggredito un condòmino per motivi privati.

Ritenuto, dice la Cassazione, che «l’area destinata a sosta e parcheggio delle auto riservata ai soli proprietari degli immobili, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dall’indagato, che indica la natura di “proprietà privata” della zona in questione», non è qualificabile come pertinenza dell’abitazione della parte offesa ed è quindi sganciata «dalla nozione di privata di dimora come delineata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione» (sentenza 31345/2017). Ne consegue la mancanza degli elementi costitutivi del reato di violazione di domicilio.

Questa la conclusione cui è giunta la Corte, evidenziando che «l’aggressione è avvenuta in un tratto di strada, che conduce all’abitazione della persona offesa, avente le caratteristiche di spazio aperto al pubblico non delimitato da alcuna recinzione» e, in particolare, in una «area destinata a sosta e parcheggio delle auto riservata ai soli proprietari degli immobili, come si evince dalla documentazione fotografica, prodotta dall’indagato, che indica la natura di “proprietà privata” della zona in questione», non qualificabile come pertinenza dell’abitazione principale di proprietà della parte offeso.

Pertanto, La Cassazione sottolinea come le motivazioni addotte nel provvedimento impugnato risultano, per un verso, giuridicamente sbagliate e, dall’altro, sganciate dalla nozione di privata di dimora come delineata dalle Sezioni Unite (sentenza 31345/2017): «rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale».

Sono considerati tali, ad esempio, la casa, il garage, il terrazzo, lo studio professionale; la camera d’albergo; le aziende commerciali e industriali, le sedi dei partiti politici o delle associazioni culturali.

Corte di cassazione – Sentenza 53438/2017

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