Penale

Sicurezza lavoro, il medico competente ha il dovere di proporre le protezioni contro i rischi

Scatta il reato di lesioni colpose per la mancata richiesta di acquisto di siringhe "Butterfly" se il dipendente s'infetta facendo un prelievo

di Paola Rossi

Per l'infezione dell'infermiere contratta sul luogo di lavoro scatta il reato di lesioni personali colpose aggravate per il medico competente della Asl che non ha proposto in sede di redazione del Documento di valutazione dei rischi l'acquisto e la prescrizione d'uso di dispositivi di protezione personale. E a nulla vale che vengano assolti il datore di lavoro e il suo delegato responsabile del pronto soccorso dove si è verificato l'evento dannoso. Infatti, dice la sentenza n. 21521/2021 della Cassazione penale che il medico competente dell'Azienda sanitaria locale ha una posizione originaria di garanzia e non derivata. Inoltre, il medico aveva partecipato alla collettiva redazione del Documento di valutazione rischi e non aveva richiesto la dotazione di siringhe protette - che avrebbero evitato l'evento - giustificandosi in ragione dell'assenza di fondi dimostrata, secondo lui, anche dall'assenza del Dpi nella farmacia del presidio ospedaliero sede del pronto soccorso in cui si era verificato lo scambio accidentale di sangue da paziente a infermiere.

Ma proprio l'articolo 25 del Dlgs 81/2008 prevede un obbligo di collaborazione "attiva" - e non un ruolo passivo della figura del medico competente - indicata esplicitamente nel dovere di fare proposte atte a promuovere la protezione della salute sul luogo di lavoro.
Tale collaborazione attiva non può essere ravvisata nell'informale presa d'atto della mancanza di un dato dispostivo di tutela presso la farmacia interna o di fondi disponibili per il suo acquisto. In sintesi se la spesa era da ritenersi necessaria andava comunque proposta e sicuramente andava indicata - su input formale del medico competetente - la necessità di dotarsi del Dpi nel Documento di valutazione rischi. Comunque l'affermazione del ricorrente di aver sollecitato oralmente l'acquisto delle siringhe protette avrebbe dovuto essere portata compiutamente all'esame di merito per una sua eventuale rilevanza a discolpa.

Per cui la mancata proposizione formale della dotazione di sicurezza ha determinato la responsabilità penale del medico competente per l'infezione contratta dall'infermiere del pronto soccorso che aveva operato sprovvisto del dispositivo di protezione individuale non acquistato, ma soprattutto non richiesto dalla figura di garanzia.

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