Amministrativo

Stop alle mascherine all'aperto: scuola in presenza e durata illimitata del Green pass per i trivaccinati

Meno limitazioni ai vaccinati, regole più snelle per l'ingresso degli stranieri e rivoluzione per le quarantene in ambito scolastico: ecco le novità del decreto legge n. 5 del 2022

di Aldo Natalini

Meno limitazioni ai vaccinati: eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass rafforzato, il quale, dopo la terza dose, avrà efficacia illimitata senza necessità di nuove vaccinazioni. Modificate anche le regole per i visitatori stranieri in Italia e per la gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2 e delle quarantene in ambito scolastico: favorita il più possibile la didattica in presenza .

Queste le principali misure contenute nel decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta n. 29/2022 ed entrato in vigore il 5 febbraio scorso ), che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Intanto dall’ 11 febbraio verrà meno sull’intero territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla “colorazione” delle zone) l’ obbligo di indossare le mascherine all’aperto , che dovranno essere utilizzate solo in caso di assembramento o affollamento ovvero nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private): lo stabilisce l’ ordinanza del ministro della salute dell’8 febbraio scorso , che resterà in vigore fino al prossimo 31 marzo , adottata all’indomani del varo del Dl 5/2022 ai sensi dell’ articolo 32 della legge 833/1972 , in forza di quanto prevede, per le situazioni di sopravvenuta necessità, l’ articolo 2, comma 2, del Dl 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2020 .

Il provvedimento si pone in linea con le indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), per il quale “in ambienti all’aperto in cui il distanziamento non è possibile, va considerato l’utilizzo di mascherine per il viso”.

Sempre da venerdì 11 febbraio potranno riaprire le discoteche e le sale da ballo :  la precedente ordinanza del ministro della salute del 31 gennaio scorso che aveva prorogato , in via d’urgenza le misure che andavano in scadenza il 31 gennaio 2022 contenute nell’ articolo 4 del Dl 221/2021 (obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie) e nell’ articolo 6 dello stesso Dl (sospensione delle attività che si svolgono nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati)– perderà efficacia il 10 febbraio .

 

Durata delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o di avvenuta guarigione da Covid-19.

Ritoccato nuovamente il termine di durata delle certificazioni verdi.

L’ articolo 1 del Dl 5/2022 novella l’ articolo 9 del Dl 52/2021 eliminando il termine validità già previsto per il Green pass attestante l’avvenuta somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, specificandosi che non sarà necessario effettuare un’ulteriore dose di vaccino anti-Covid.

La cancellazione del termine di scadenza del Green pass riguarda altresì le certificazioni conseguenti a guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario o alla dose di richiamo .

 

Efficacia della certificazione verde Covid-19 nella zona rossa

(Dl 5/2022, articolo 4)

Sempre in tema di certificati verdi, il successivo articolo 4 del Dl 5/2022 elimina le restrizioni già previste nelle zone rosse per i possessori del Super green pass (da vaccinazione o da guarigione dal Covid-19). Dunque, meno limitazioni per i (tri)vaccinati e per i guariti: d’ora in poi è consentito, anche in zona rossa, ai soggetti in possesso di Certificazione verde-19 rafforzata di accedere, con le regole della zona bianca, a tutti quei servizi e attività che, altrimenti, sarebbero limitati o sospesi.

Viene in pratica esteso alle zone rosse il regime per le zone gialla e arancione.

 

Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza

(Dl 5/2022, articolo 2)

L’ articolo 2 del Dl 5/2022 novella dell’ articolo 1 del Dl 33/2020, convertito dalla legge 77/2020 per equiparare lo status di soggetto vaccinato con dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario con quello di soggetto guarito dopo aver completato ciclo vaccinale primario, ai fini dell’applicazione del regime dell’ autosorveglianza .

 

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

(Dl 5/2022, articolo 3)

L’ articolo 3 del Dl 5/2022 introduce, alla lettera a), i commi 9-bis e 9-ter all’ articolo 9 del Dl 52/2021 , allo scopo di agevolare la circolazione in sicurezza in Italia di soggetti vaccinati provenienti da Stati esteri , a prescindere dall’appartenenza all’Unione europea.

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi alla persona, pubblici uffici e alle attività (ristoranti, alberghi, discoteche, spettacoli all’aperto, sale da gioco, musei, cinema, teatri, piscine, centri termali, palestre, sagre e fiere, centri ricreativi, corsi di formazione, feste conseguenti a cerimonie) previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) per i quali è previsto il Green Pass rafforzato o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone

Si stabilisce, altresì, che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al citato comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività, con le modalità indicate dal Dpcm del 12 ottobre 2021 sui sistemi di verifica automatizzati .

Il medesimo articolo 3 introduce, con la lettera b), alcune modifiche all’ articolo 13 del Dl 52/2021 , in materia di sanzioni amministrative – facente a sua volta rinvio al regime generale di cui all’ articolo 4 del Dl 19/2020 – conseguenti alle succitate disposizioni introdotte con la lettera a).

 

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

(Dl 5/2022, articolo 5)

L’ articolo 5 del Dl 5/2022 interviene a novella del Dl 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 87/2021 , introducendo l’inedito articolo 9-quater.1, al fine di agevolare gli spostamenti in sicurezza da e per le isole, anche lagunari e lacustri ovvero per gli spostamenti da e per le isole di cui all’ allegato A della legge 448/2001 .

Al comma 1 si prevede che, fino al 31 marzo 2022, al fine di garantire la continuità territoriale per l’accesso alle cure e la frequenza scolastica, è consentito l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico impiegati nei collegamenti da e per le isole lagunari e lacustri anche ai soggetti muniti di Green pass base (ossia a coloro che hanno effettuato un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus Sars-CoV-2). In particolare, gli spostamenti sono consentiti per motivi di salute e, nel caso di studenti di età pari o superiore ai 12 anni, in possesso dell’anzidetta certificazione verde, per motivi di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Mediante il richiamo all’ articolo 9-quater, comma 2, del Dl 52/2021 , si precisa che restano comunque salve le disposizioni relative alle deroghe al possesso delle certificazioni verdi Covid-19, previste per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Al comma 2 dell’articolo 5 in commento, al fine di assicurare la continuità didattica nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima comunità scolastica, si dispone che nel medesimo periodo di cui al comma 1, gli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado possono utilizzare i mezzi di trasporto scolastico dedicato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9-quater, e cioè anche in assenza di certificazione verde Covid-19, fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’ allegato 16 del Dpcm 2 marzo 2021 .

 

Gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

(Dl 5/2022, articolo 6)

Tenuto conto del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale nella fascia d’età dai cinque agli undici anni, l’esecutivo, con l’ articolo 6 del Dl 5/2022 , ha ridisciplinato le regole per la gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico.

La disposizione in commento – che sostituisce l’ articolo 4 del Dl 1/2022 (sul cui commento vedi il quotidiano Nt plus diritto del 10 gennaio 2022 ) e l’ articolo 30, comma 1, del precedente Dl 4/2022 : norme del pari abrogate – è finalizzata ad alleggerire le misure scolastiche per la gestione dei casi di contatti stretti con gli alunni confermati positivi all’infezione da Sars-CoV-2 nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, nonché a definire il relativo regime sanitario scaturente dal contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

In particolare, il comma 1 prevede, innanzitutto, che per il personale scolastico rimane ferma l’applicazione del regime sanitario di autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del Dl 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2020, che comporta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Inoltre, si disciplina la gestione dei contatti stretti tra gli alunni presenti in classe in caso di infezione da Covid-19, nei termini che seguono:

a)             Sistema integrato “zero-sei”

a.1) fino a 4 casi positivi accertati: l’attività educativa e didattica continua in presenza, con obbligo per il personale educativo e docente di indossare mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso confermato positivo, nonché obbligo per i bambini e gli alunni di test antigenico rapido o molecolare o test autosomministrato (con autocertificazione) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatico, anche dopo 5 giorni;

a.2) con 5 o più casi positivi accertati: sospensione dell’attività educativa/didattica per 5 giorni.

b)             Scuola primaria

b.1) fino a 4 casi positivi accertati: l’attività didattica continua in presenza, con obbligo per docenti e alunni dai 6 anni di età di indossare mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso confermato positivo, nonché obbligo per gli alunni di test antigenico rapido o molecolare o test autosomministrato (con autocertificazione) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatico, anche dopo 5 giorni;

b.2) con 5 o più casi positivi accertati:

b.2.1) per gli alunni che dimostrano (i) di aver completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, (iii) di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista , l’attività didattica prosegue in presenza, con obbligo per docenti e alunni dai 6 anni di età di utilizzare mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso confermato positivo ;

b.2.2) per gli altri alunni, si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni.

c)             Scuole secondarie di primo e secondo grado e Sistema IeFP

c.1) con 1 caso di positività accertato, l’attività didattica prosegue in presenza, con obbligo per docenti e alunni di utilizzare mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato positivo;

c.2) con due o più casi accertati:

c.2.1) per gli alunni che dimostrano (i) di aver completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, (iii) di aver effettuato la dose di richiamo, l’attività prosegue in presenza, con obbligo per docenti e alunni di utilizzare mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso confermato positivo;

c.2.2) per gli altri alunni, si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni.

L’attività didattica si svolge in presenza anche per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Il successivo comma 2 reca le ulteriori misure di carattere sanitario. Nello specifico, si applica il regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del Dl 33/2020 (e per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2), nei seguenti casi:

- sistema integrato 0-6: con 5 o più casi positivi accertati, ai bambini che sono guariti da meno di 120 giorni, ai bambini che hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti dopo il ciclo vaccinale primario (in questo caso, l’attività educativa e didattica è comunque sospesa);

- scuola primaria: con 5 o più casi positivi accertati, agli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, oppure hanno fatto la dose di richiamo, ove prevista;

- scuola secondaria di primo e secondo grado + Sistema IeFP: con 2 o più casi accertati, agli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, oppure hanno fatto la dose di richiamo.

Agli alunni per i quali non si applica il predetto regime di autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di test antigenico rapido o molecolare e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo in ogni caso il divieto di accedere ai locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il comma 4 delimita l’arco temporale di riferimento per l’individuazione di più casi di positività nella stessa classe. In particolare, si prevede quanto segue:

- sistema integrato 0-6 : l’accertamento di ciascun caso di positività successivo al primo deve avvenire entro 5 giorni dal precedente e il quinto caso, che determina la sospensione delle attività educative e didattiche, deve avvenire entro 5 giorni dal quarto ;

- scuola primaria : l’accertamento di ciascun caso di positività successivo al primo deve avvenire entro 5 giorni dal precedente e il quinto caso, che determina la didattica digitale integrata per gli alunni che non possono rimanere in presenza, deve avvenire entro 5 giorni dal quarto ;

- scuola secondaria di primo e secondo grado + Sistema IeFP : l’accertamento di ciascun caso di positività successivo al primo deve avvenire entro 5 giorni dal precedente e il secondo caso, che determina la didattica digitale integrata per gli alunni che non possono rimanere in presenza, deve avvenire entro 5 giorni dal primo.

Infine comma 5 si prevede che le condizioni che consentono la prosecuzione delle attività didattiche in presenza possono essere verificate tramite la app mobile “Verifica C-19”, la quale è tecnicamente aggiornata al conseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 5 e può essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento del Dpcm 17 giugno 2021.

LE PRIME FAQ DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Frattanto il ministero dell’istruzione – che ha divulgato una scheda di sintesi accessibile sul sito istituzionale – ha già diffuso elaborato le prime FAQ per le scuole.

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.

 

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