Amministrativo

Golden power, con il decreto Ucraina esteso il potere di veto del Governo

Introdotte le misure di rafforzamento con il d.l. 21 marzo 2022, n. 21: ampliata la platea degli asset strategici, obblighi di notifica congiunta per le operazioni societarie e istituzione di un apposito nucleo di valutazione e analisi strategica

di Nicolò F. Boscarini

Il recente decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", contiene al suo interno anche disposizioni volte al rafforzamento della normativa golden power per la tutela degli attivi strategici del Sistema Paese, introdotta dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, conv. dalla l. 11 maggio 2012, n. 56, già oggetto di svariate modifiche anche alla luce delle conseguenze economiche dell'emergenza COVID.

Si ricorda che la normativa golden power consiste, in estrema sintesi, nella previsione di obblighi di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di determinate operazioni imprenditoriali suscettibili di influenzare la titolarità di beni e risorse materiali e immateriali considerati di importanza strategica, a cui corrispondono i "poteri speciali" del Governo di imporre prescrizioni a tutela dell'interesse nazionale o addirittura di bloccare le suddette operazioni.

Venendo alle misure di rafforzamento da ultimo introdotte, l'art. 24 d.l. 21/2022 ha modificato l'art. 1 d.l. 21/2012, in particolare estendendo il potere di veto del Governo ad ogni delibera, atto od operazione dell'assemblea o degli organi di amministrazione delle imprese operanti in settori di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (individuati dal d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108), che abbia per effetto la modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici.

Sul versante procedurale, invece, d'ora in avanti la notifica dell'operazione al Governo dovrà essere effettuata, "ove possibile", a firma congiunta della società acquirente e della società acquisita; laddove la notifica venga effettuata solo dalla società acquirente, la stessa dovrà contestualmente trasmettere alla società acquisita un'informativa sull'operazione e sulla notifica golden power, affinché quest'ultima possa presentare eventuali memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro i successivi quindici giorni.

Analogo meccanismo di coinvolgimento di entrambe le parti dell'operazione nel procedimento di vigilanza è stato introdotto dall'art. 25 d.l. 21/2022 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (individuati con d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180).

La novità di maggior rilievo dell'art. 25 risiede però nella stabilizzazione (a valere dal 1° gennaio 2023) della disposizione – già prevista in via temporanea durante l'emergenza COVID (art. 15 d.l. 23/2020) – in forza della quale, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario/creditizio/assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica golden power anche gli acquisti , a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società target.

A fronte del prevedibile incremento delle notifiche e del carico di lavoro delle strutture preposte, l' art. 26 d.l. 21/2022 delega il Presidente del Consiglio dei Ministri ad adottare con proprio decreto misure di semplificazione dei procedimenti, ivi compresa la presentazione di una prenotifica che consenta un vaglio preliminare sull'applicabilità della normativa golden power e sull'ammissibilità dell'operazione.

Sempre nell'ottica di far fronte all'aumento del carico di lavoro delle strutture preposte, l'art. 27 d.l. 21/2022 prevede l'istituzione di un apposito nucleo di valutazione e analisi strategica presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la facoltà per la Presidenza del Consiglio di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.

Infine, l' art. 28 d.l. 21/2022 sostituisce integralmente l'art. 1-bis d.l. 21/2012 relativo all'esercizio dei poteri speciali nel settore dei servizi di comunicazione elettronica basati sulla tecnologia 5G, innovando radicalmente le modalità di controllo circa il rispetto dell'interesse nazionale: si passa, infatti, dalla notifica una tantum del singolo accordo o contratto sensibile a un sistema di vigilanza continuativa imperniato sulla notifica – a cadenza annuale – di un piano contenente un'informativa completa sulle prospettive di sviluppo della rete 5G o sugli ulteriori sistemi o attivi strategici individuati con apposito d.P.C.M. (ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud), nonché ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un quadro dettagliato delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante.

Entro trenta giorni dalla notifica (salvo richieste istruttorie), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme delibera del Consiglio dei Ministri, approva il piano annuale eventualmente imponendo prescrizioni o condizioni, oppure esercita il potere di veto.

Nell'attesa di conoscere l'assetto definitivo del decreto all'esito dell'iter di conversione in legge, le novità di cui sopra consentono di rilevare fin da ora l'imponente allargamento delle maglie della normativa golden power, che appare ormai indirizzata verso un controllo generalizzato dell'Esecutivo sul mutamento degli assetti proprietari in una platea sempre più ampia di settori economici, a prescindere dalla provenienza estera o meno degli investimenti, con potenziali ripercussioni sulla libera circolazione dei capitali pure all'interno della UE e finanche della stessa Italia.

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