Rassegne di Giurisprudenza

Diritto d'autore: condizioni per la tutela dell'opera dell'ingegno come prodotto della creatività umana

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Beni - Immateriali - Diritti di autore - Opere protette - Carattere creativo diritto d'autore - Opera d'ingegno - Regia teatrale di opera lirica - Configurabilità.
L'opera dell'ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica, è ricompresa nella nozione generale dell'art. 1 l. n. 633 del 1941, in forza dell'ampia lettera della disposizione, la quale, al pari di quella dell'art. 2575 c.c. ed in piena coerenza con la "ratio" della disciplina, contempla il prodotto della creatività umana quale oggetto di tutela tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, non rilevando in direzione contraria la mancanza di esplicita menzione della "regia" nella legge sul diritto d'autore o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887.
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 giugno 2021 n. 17565

Beni - Immateriali - Diritti di autore - Diritto morale diritto d'autore - Diritto morale - Paternità di tavole disegnate - Mancata indicazione sui singoli volumi - Lesione del diritto - Conseguenze - Fattispecie.
L'art. 20 l. n. 633 del 1941, che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che "il diritto di rivendicare la paternità dell'opera" consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2019 n. 18220

Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere protette (oggetto del diritto) - Televisive - Creatività ex art. 1 legge n. 633 del 1941 - Nozione - Conseguenze - Fattispecie in tema di tutelabilità dei "format".
In tema di diritto d'autore relativo ai programmi televisivi, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l'art. 1 della L. 633/1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, atteso che ciò che conta, ai fini della violazione dell'esclusiva, è che i tratti essenziali caratterizzanti l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera successiva, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio della motivazione. Ne consegue che non sussiste alcuna contraffazione quando la ripresa del "format" (da intendersi come il canovaccio di uno spettacolo, in cui si inseriscono improvvisazioni costituite dalle prestazioni dei partecipanti ad esso, costituito da un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi) si esplichi mediante la sola riproduzione di particolari non significativi o già noti o che costituiscano semplici idee diversamente rappresentante, cioè di elementi secondari o di dettaglio.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 16 giugno 2011 n. 13249

Opere intellettuali, letterarie, artistiche e dell'ingegno - Creatività - Nozione giuridica - Fattispecie.
In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex articolo 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'articolo 1 della stessa citata. Un'opera dell'ingegno riceve - pertanto - protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. La creatività, quindi, non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 novembre 2011 n. 25173