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Sospetto Covid tra i familiari dell'avvocato: è legittimo impedimento

Per la Cassazione, la presenza di un caso sospetto di Covid nel nucleo familiare dell'avvocato costituisce un legittimo impedimento per il rinvio dell'udienza

di Marina Crisafi

La presenza di un caso sospetto di Covid nella famiglia dell'avvocato costituisce un impedimento che legittima il rinvio dell'udienza. È quanto sentenziato dalla prima sezione penale della Cassazione (n. 21139/2021).

Il caso
A ricorrere al Palazzaccio è un condannato a pena detentiva che si era visto rigettare l'istanza di concessione di affidamento in prova al servizio sociale dal tribunale di sorveglianza di Roma.
L'uomo si rivolge alla Suprema Corte, avverso l'ordinanza di rigetto del giudice capitolino, sostenendo che lo stesso non avrebbe tenuto conto del legittimo impedimento presentato dal proprio difensore per via della presenza di un soggetto con "sospetto Covid" nel suo nucleo familiare. Circostanza che, a dire del ricorrente, comportava la nullità assoluta ed insanabile dell'ordinanza impugnata.

La cornice normativa
Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.
Osserva, il Collegio che lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio davanti al tribunale di sorveglianza, relativa all'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale formulata dal ricorrente, è disciplinato dall'articolo 127 c.p.p., il cui terzo comma stabilisce: «Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo».
Orbene, tale disposizione, proseguono da piazza Cavour, deve essere integrata dal quarto comma dello stesso articolo . 127, a tenore del quale: «L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice». A sua volta, inoltre, tale disciplina normativa, deve essere integrata dalla previsione dell'articolo 420-ter, comma 5, c.p.p., che, in materia di legittimo impedimento difensivo, prevede che il giudice «provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato».
Pertanto, la disciplina dell'udienza del procedimento di sorveglianza deve essere applicata integralmente al rappresentante del detenuto, al quale, dal combinato disposto delle norme indicate, vanno riconosciute tutte le garanzie processuali previste per il suo assistito, con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell'udienza laddove sia legittimamente impedito.
Impedimento che, proseguono i giudici, deve essere appositamente documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria davanti alla quale è in corso di svolgimento il procedimento di sorveglianza (cfr., per tutte, Cass. n. 21981/2020).

La decisione
In questa cornice si inquadra il caso di specie, dove il difensore documentava con apposita certificazione medica di essere legittimamente impedito a presenziare all'udienza, rappresentando la presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con "sospetto Covid", per il quale veniva ordinata la sottoposizione a tampone.
Il tribunale, tuttavia, respingeva l'istanza senza giustificarne le ragioni nel provvedimento impugnato, la cui pretermissione concretizzava perciò una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli articoli 178 e 179 c.p.p.
Per cui, le conclusioni del tribunale di sorveglianza di Roma, affermano infine dalla Suprema corte, "appaiono in contrasto con la disciplina dell'udienza camerale prefigurata dal combinato disposto degli artt. 127, commi 3 e 4, e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che deve ritenersi applicabile nei procedimenti di sorveglianza, nei casi in cui il legittimo impedimento riguardi l'ipotesi in cui il difensore del detenuto adduca la presenza di un soggetto con ‘sospetto Covid' nel suo nucleo familiare".
Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la parola passa al giudice del rinvio per nuovo giudizio.

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