Lavoro

La Rsa del ramo ceduto sopravvive fino a nuovo voto

Il Tribunale di Milano (sentenza del 21 dicembre 2021) fornisce i criteri per gestire la rappresentanza dei lavoratori in occasione di una cessione d’azienda.

di Giampiero Falasca

Se cambia il contratto collettivo a seguito della cessione di un ramo d’azienda, non si verifica la decadenza automatica delle vecchie rappresentanze sindacali aziendali, perché tale effetto lascerebbe senza tutela i lavoratori; affinché si verifichi il passaggio alle nuove rappresentanze, è necessario attendere che queste vengano designate secondo i meccanismi previsti dallo statuto dei lavoratori. Con questo principio, il Tribunale di Milano (sentenza del 21 dicembre 2021) fornisce i criteri per gestire la rappresentanza dei lavoratori in occasione di una cessione d’azienda.

La vicenda nasce in relazione a una società che, dopo aver comprato un ramo d’impresa, ha deciso di applicare ai dipendenti del ramo acquisito il proprio contratto collettivo, diverso da quello applicato prima della cessione (come consentito dall’articolo 2112 del Codice civile). A seguito del cambio di contratto collettivo, l’azienda ha comunicato alle rappresentanze sindacali aziendali preesistenti, nominate dalle organizzazioni firmatari del contratto precedente, di considerarle «automaticamente e immediatamente decadute, in quanto afferenti a Oo.Ss. non firmatarie della contrattazione collettiva applicata».

I sindacati hanno promosso un’azione per condotta antisindacale; nella prima fase, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, mentre in sede di reclamo l’azione è stata parzialmente accolta. Questo cambio di rotta parte dal richiamo all’articolo 6 della direttiva 2001/23/Ce; una norma che, secondo la sentenza, ha lo scopo di garantire una tutela efficace ai lavoratori coinvolti in un trasferimento d’azienda. A fronte di tale finalità, la sentenza non ritiene coerente con lo scopo perseguito dal legislatore europeo un’interpretazione che abbia come effetto quello di privare i lavoratori ceduti della propria rappresentanza sindacale.

Secondo la sentenza, in un contesto delicato qual è quello del trasferimento, un meccanismo di «decadenza automatica e immediata» sarebbe destinato a determinare un profondo squilibrio tra le due parti delle relazioni sindacali. Pertanto, prosegue il Tribunale, l’articolo 19 dello statuto dei lavoratori va interpretato con un significato compatibile con la direttiva 2001/23/Ce, escludendo che possa sussistere un’ipotesi di decadenza automatica.

Piuttosto, secondo il Tribunale, i principi comunitari portano a ritenere che, in caso di cessione e cambio di contratto collettivo, le rappresentanze già esistenti proseguono nel loro mandato, alle condizioni precedenti e, quindi, fino alla naturale scadenza del mandato medesimo, salvo il caso in cui non sussistano più le condizioni previste dall’articolo 19 della legge 300/1970: in tale ipotesi, che si verifica quando c’è un cambio di contratto collettivo, dovrà procedersi alla designazione e costituzione di una nuova rappresentanza dei lavoratori.

Ne consegue che la Rsa preesistente – lungi dal decadere automaticamente, lasciando privi di rappresentanza i lavoratori ceduti – vedrà il proprio mandato concludersi anticipatamente solo dopo che sarà costituita la nuova rappresentanza.

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