Penale

Si considera distratto e quindi colpevole il conducente che abbagliato dal sole investe il pedone

In caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica

di Giampaolo Piagnerelli

I raggi del sole che abbagliano l'automobilista e a seguito di ciò quest'ultimo investe e uccide un passante non integrano una causa esimente dalla colpa perché è il conducente che deve fare di tutto per evitare le conseguenze negative, anche fermarsi se è necessario. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 18748/22.

La vicenda
A seguito di un investimento mortale di un pedone la Corte d'appello ha inflitto al guidatore due anni di reclusione e la sanzione accessoria della sospensione della patente per quattro. Contro la sentenza ha proposto ricorso il conducente rilevando che procedeva a una velocità assolutamente moderata (35 km/h) e che la sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla possibilità per il guidatore di prevedere ed evitare l'investimento e soprattutto non avrebbe indicato in cosa sarebbe consistita l'alternativa doverosa. Le sentenze di merito avevano precisato che il tratto di strada percorso dall'auto era rettilineo; che il pedone era anziano e quindi non camminava velocemente; che sulla strada non sono stati rilevati segni di frenata. I giudici di seconde cure, quindi, hanno concluso che il guidatore non si avvide per tempo della presenza del pedone sulla carreggiata perché "era distratto alla guida ovvero accecato dal sole". I Supremi giudici hanno richiamato diverse sentenze di legittimità secondo cui in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo.

I raggi solari
La Corte ha puntualizzato che l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche a interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 17390/18).

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