Famiglia

Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati: al via l'indennità fino a 900 euro

Il Ministero dell'Interno ha dettato le modalità di richiesta dei rimborsi spesa e dei permessi di lavoro in favore dei tutori volontari

di Laura Biarella

Il provvedimento del ministro dell'Interno, emanato di concerto col ministro dell'Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 settembre 2022, ha definito le modalità per la destinazione delle risorse, assegnate al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 882, legge n. 160/2019), escludendo dal proprio ambito di operatività, e per l'effetto ritenendo non rimborsabili al tutore, le spese relative a prestazioni in favore del minore che risultano già a carico delle strutture di accoglienza.

Rimborsi per permessi di lavoro retribuiti
In merito alle ore di assenza del tutore volontario per permessi di lavoro retribuiti, sfruttabili fino a 60 ore all'anno, al datore di lavoro privato è rimborsabile la quota del 50% della retribuzione pagata per la fruizione degli stessi permessi. La richiesta è presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del Tribunale per i minorenni competente, che valuta la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore.

Spese sostenute dai tutori volontari
Su richiesta motivata e documentata dell'interessato, il decreto apre i rimborsi alle spese di viaggio sostenute dal tutore per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria, totalmente rimborsabili in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici mentre, per i mezzi diversi da quello pubblici, la cifra rimborsabile viene determinata in base al tasso di rimborso chilometrico dei massimali Aci.

Equa indennità
Il tutore volontario, alla cessazione dell'ufficio, può chiedere al Tribunale per i minorenni l'assegnazione di un'equa indennità quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte durante la tutela sono state particolarmente complesse e onerose. La domanda deve essere presentata al Tribunale per i minorenni che ha aperto la tutela e nominato il tutore volontario, insieme alla relazione dove l'interessato descrive l'attività svolta e indica gli elementi che giustificano la particolare complessità e onerosità. Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale per i minorenni, considerati:
•durata dell'ufficio,
•attività svolte,
•onerosità della gestione,
•ogni altro elemento idoneo,
può assegnare al tutore volontario una somma a titolo di equa indennità, fino a un importo massimo di 900 euro.

Inammissibilità e rigetto della domanda di rimborso
La domanda è inammissibile quando l'ufficio della tutela volontaria è stato assunto nei tre mesi anteriori al raggiungimento della maggiore età dello straniero non accompagnato. Il provvedimento con cui la domanda di assegnazione viene dichiarata inammissibile, o rigettata, risulta reclamabile (ex articolo 739 c.p.c.) mediante ricorso al Tribunale per i minorenni che decide in camera di consiglio.

Erogazione degli importi
L'istanza di attribuzione degli importi viene presentata dall'interessato alla Prefettura competente per territorio tramite pec, utilizzando il fac simile allegato al decreto, e corredato dalla relativa documentazione, della quale la Prefettura può chiedere l'integrazione, ove ritenuta insufficiente o incompleta, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Rimborso in favore del datore di lavoro
L'istanza di rimborso è presentata dal datore di lavoro privato alla Prefettura competente per territorio in relazione alla sede ove il tutore presta la propria attività lavorativa. L'istanza è presentata mediante il fac simile allegato al decreto, indicando:
• le generalità del datore di lavoro, del lavoratore che ha usufruito del permesso, del minore straniero non accompagnato che ha fruito della prestazione,
• l'elencazione dei permessi,
• le coordinate bancarie,
quindi corredandola di:
• nulla osta rilasciato dal Tribunale per i minorenni al tutore volontario, attestante la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore;
• documentazione attestante la fruizione del permesso;
• documentazione comprovante l'importo della retribuzione media giornaliera percepita dal fruitore del permesso.

Rimborso spese ai tutori volontari
La domanda di rimborso delle spese sostenute deve essere presentata dal tutore volontario alla Prefettura competente per territorio, in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato, tramite il fac simile allegato al decreto in parola, compilata con:
•le generalità del tutore volontario e del minore straniero non accompagnato,
•gli estremi del provvedimento di nomina del tutore,
•la finalità dell'attività svolta,
•l'elencazione delle spese,
•l'indicazione delle coordinate bancarie dell'interessato,
quindi corredata da due documenti giustificativi:
•attestazione rilasciata dal Tribunale per i minorenni circa l'inerenza delle spese sostenute all'attività connessa alla tutela;
•dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore straniero non accompagnato è accolto, di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso.

Iter per l'erogazione dell'equa indennità
L'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità deve essere presentata dal tutore alla Prefettura competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato, tramite il modello allegato al decreto in disamina:
•compilato con le generalità del tutore volontario e del minore straniero non accompagnato,
•indicando gli estremi del provvedimento di nomina del tutore,
•indicando le coordinate bancarie dell'interessato,
•corredato dal provvedimento col quale il Tribunale per i minorenni assegna l'equa indennità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©