Civile

Alla Consulta la guida senza patente del prevenuto

Contestata la violazione del principio di legalitàe quello rieducativo

di Giovanni Negri

La Cassazione ha sollevato questione di legittimtà costituzionale dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 nella parte in cui punisce con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

L’ordinanza n. 33749 sostiene infatti «che l’articolo 73 violi, anzitutto, i principi costituzionali di legalità della pena e di orientamento della pena stessa all'emenda del condannato, ai quali, in base agli articoli 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, deve attenersi la legislazione penale in relazione ai criteri di selezione della fattispecie incriminatrici ed alla loro ragionevolezza (articolo 3 Costituzione)», dal momento che «l’essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato (la guida senza patente), rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale».

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