Professione e Mercato

Aziende in crisi, ai commissari compensi in relazione ai risultati

Ridotte le aliquote di remunerazione legate ai passivi, rivisti gli acconti e limitate le consulenze

di Giovanni Negri

Compensi ancorati a una serie di risultati, revisione al ribasso delle aliquote di remunerazione legate ai passivi, riforma degli acconti sui compensi, limiti alle consulenze. Sono questi gli architravi del decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze che riscrive i compensi che spettano ai commissari delle grandi imprese in crisi.

Un’operazione che ha come evidente obiettivo quello di limitare i costi delle procedure e che va letta insieme alla direttiva del Mise del 13 aprile scorso sulla nomina di una commissione ministeriale, coordinata da un magistrato, deputata a selezionare i commissari iscritti in un elenco di professionisti aggiornato annualmente con avviso pubblico, nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento sui requisiti di professionalità e onorabilità e del criterio della rotazione, in base al quale al medesimo soggetto non potranno essere conferiti più incarichi contestuali.

Una manovra complessiva davanti a procedure spesso destinate a durare anni, con compensi destinati a remunerare i “soliti noti”, a volte anche oggetto di indagine da parte della magistratura, e senza benefici tangibili per la tutela dei posti di lavoro.

Con l’attuale schema di decreto si interviene innanzitutto per agganciare una percentuale dei compensi, il 10%, a una serie di obiettivi di efficienza formale e di sostenibilità sostanziale delle procedure di amministrazione straordinaria. Tra questi il puntuale adempimento degli obblighi di trasmissione delle relazioni, ma soprattutto la soddisfazione dei creditori, con particolare riferimento ai chirografari e l’adozione di iniziative per la conservazione dei livelli occupazionali.

Quanto alle consulenze, uno dei proverbiali punti critici destinati nel tempo a fare lievitare i costi e a generare una platea anche ampia di professionisti che alla Procedura fanno riferimento, il meccanismo studiato prevede il taglio del compenso dei commissari in caso di spese per consulenze e incarichi superiori al 5% dell’attivo realizzato. Con una serie di scaglioni che al peso dello scostamento fanno aumentare la dimensione del taglio, partendo da una riduzione del 5% quando lo sforamento rispetto all’attivo è compreso tra il 5 e il 10%. Sono comunque escluse dal conteggio dei costi sostenuti per consulenze e incarichi le parcelle ai legali corrisposte per la rappresentanza in giudizio degli interessi della Procedura.

L’intervento comprende poi una significativa limatura delle percentuali dei compensi tarati sull’ammontare del passivo. Si passa cioè dallo 0, 12% allo 0,10% quando il passivo non supera 500.000.000 euro; da 0,10% a 0,8% quando il passivo è compreso tra 500.000.000 e 1.500.000.000 euro; da 0,8% a 0,6% in caso di passivi ancora superiori. Analogo intervento di riduzione riguarderà poi le percentuali previste dal decreto del novembre 2016 per le somme ripartite ai creditori.

Venendo alla disciplina degli acconti sui compensi dovuti, questi saranno possibili non prima che siano trascorsi 36 mesi dal conferimento dell’incarico, successivamente potranno essere riconosciuti acconti con cadenza non inferiore a 36 mesi. In ogni caso, complessivamente, l’ammontare degli acconti non potrà essere superiore al 50% delle somme maturate.

La riforma investe poi anche i componenti del comitato di sorveglianza, prevedendo, per esempio, un compenso univoco per gruppo d’imprese e rivedendo la determinazione dei compensi per la fase liquidatoria e per quella relativa all’esercizio d’impresa.

A livello di sistema, infine, l’intervento si colloca anche in un momento di particolare fervore normativo, visto che in Parlamento è in discussione una riforma complessiva di tutta la disciplina dell’amministrazione straordinaria, grande assente del Codice della crisi d’impresa, destinato, almeno per ora, a entrare in vigore il prossimo 1° settembre.

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