Nuovo capitolo giudiziario sulla trasformazione di UBI Banca da popolare a Spa. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18260/2026, ha accolto il ricorso di un fondo che contestava la limitazione del rimborso delle azioni per le quali aveva esercitato il diritto di recesso, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano. Per i giudici, il danno derivante da un’eventuale illegittima limitazione del rimborso può sussistere anche senza la successiva vendita dei titoli e può essere determinato dalla differenza tra il valore di liquidazione e il valore di mercato delle azioni al momento della limitazione. La vicenda nasce dalla trasformazione di UBI Banca da banca popolare a società per azioni deliberata nel 2015. Un fondo d’investimento maltese, titolare di 105mila azioni, esercitò il diritto di recesso chiedendo il rimborso dei titoli al valore di 7,28 euro per azione fissato dalla banca. Tuttavia, applicando la disciplina speciale prevista per le banche popolari, l’istituto limitò il rimborso di parte delle azioni per esigenze di patrimonializzazione, restituendo al fondo i titoli non rimborsati.

Il fondo contestò la legittimità della decisione, sostenendo che la banca avesse applicato criteri arbitrari per limitare il diritto di recesso, e chiese sia il pagamento del controvalore delle azioni non rimborsate sia il risarcimento del danno. Tribunale e Corte d’appello di Milano respinsero le domande, ritenendo non provato alcun pregiudizio, poiché il fondo aveva conservato la disponibilità delle azioni e non aveva dimostrato di aver subito una perdita economica effettiva.

Contro questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione che l’ha accolto affermando un principio di diritto.

“In tema di banche popolari e di banche di credito cooperativo – si legge nella decisione -, nel caso in cui il diritto di rimborso spettante al socio recedente sia illegittimamente limitato per l’erroneo apprezzamento della necessità di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter t.u.b., il diritto al risarcimento spettante al socio non dipende dalla dismissione delle azioni a condizioni deteriori rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate dalla banca, dovendo l’importo risarcibile essere comunque calcolato in ragione della differenza esistente tra il valore di liquidazione delle azioni determinato dall’istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa del diritto di rimborso, salva la compensatio lucri cum damno derivante dal successivo rialzo dei titoli restati nella disponibilità del socio».

 

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