Immobili

Catasto, per il riclassamento necessario specificare fonti, modi e criteri

Non è congruamente motivato il provvedimento che non specifica come sono stati determinati i nuovi dati

di Laura Ambrosi e Valerio Moretti

Non è congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che non specifica le fonti, i modi e i criteri di come sono stati determinati i nuovi dati. A ribadire questi principi è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21333 depositata il 5 ottobre 2020.

Il caso - Un contribuente impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate rideterminava il classamento e l'attribuzione della rendita di alcune unità immobiliari di sua proprietà eccependo, tra i diversi motivi, anche il difetto di motivazione.
Secondo il contribuente, infatti, la sintetica indicazione di un generale cambiamento del tessuto urbano e socioeconomico e la consistente rivalutazione del patrimonio riferito alla microzona, non giustificavano la rettifica di classamento. Entrambi i giudici di merito confermavano la tesi difensiva dichiarando l'illegittimità del provvedimento.
L'Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando, sul punto, un'errata applicazione della normativa (articolo 1, comma 335, della legge n. 311/2004) volta a disciplinare le ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa comunale.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate, con un unico motivo di ricorso, riteneva l'avviso di accertamento congruamente motivato sia da un punto di vista giuridico, avendo indicato i presupposti di legge, sia fattuale, ritendo cioè sufficiente il riferimento alla qualità generale del contesto urbano e all'incrementata vocazione commerciale della zona interessata.

La decisione - La Suprema Corte, rigettando il ricorso dell'Agenzia, ha innanzitutto ricordato che le Sezioni unite (sentenza n. 7665/2016) hanno stabilito che dinanzi ad un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, la ragione giustificativa del provvedimento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la richiesta del Comune, bensì l'accertamento effettivo di una modifica nel valore degli immobili.
Ciò che rileva, sempre secondo i giudici di legittimità, è il maggior incremento del valore medio di mercato di quella zona rispetto all'incremento del valore medio di mercato degli immobili nell'intero territorio comunale.
I giudici hanno poi rilevato che l'amministrazione ha preliminarmente l'onere di accertare in maniera analitica i presupposti che legittimano la cosiddetta riclassificazione di massa e, successivamente, l'onere di indicare i parametri e i fattori determinativi per l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 249/2017), nel respingere la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 311/2004, ha evidenziato che nella tipologia di accertamenti massivi l'obbligo di motivazione va assolto in misura rigorosa al fine di consentire al contribuente di conoscere le ragioni poste alla base del provvedimento modificativo.
Da ultimo i giudici di legittimità, a supporto della decisione assunta, hanno menzionato alcuni precedenti giurisprudenziali che nel tempo hanno consolidato l'orientamento in seno alla Corte (n. 33031/2019; n. 19990/2019; n. 19810/2019; n. 10403/2019; n. 361/2019; 16368/2018).

Corte di Cassazione – Sezione VI – Ordinanza 5 ottobre 2020 n. 21333

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