Penale

Dolo generico per l'omesso versamento Iva e tenuità del fatto sotto i 250mila euro

L'imprenditore deve fare fronte all'obbligazione tributaria in tutti i modi possibili e non ha colpa solo se l'inadempemnto è legato a cause di forza maggiore

di Giampaolo Piagnerelli

Ai fini dell'integrazione del reato di omesso versamento Iva (ex articolo 10-ter del Dlgs 74/2000) è sufficiente - quanto all'elemento soggettivo - il dolo generico. Quest'ultimo è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità a nulla rilevando i motivi dell'agente di non versare il tributo.

Inadempimento. L'inadempimento dell'obbligazione tributaria, si legge nella sentenza di Cassazione n. 46237/22, può essere attribuito a cause di forza maggiore solo quando deriva da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà. In particolare gli Ermellini hanno chiarito che nessuna giustificazione all'omesso versamento Iva è imputabile alla crisi di liquidità alla scadenza del termine fissato per il pagamento a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al patrimonio personale. Non viene "scusata" nemmeno la mancata riscossione di crediti, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa, evento evitabile peraltro con il ricorso alla proceduta di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi. L'omesso versamento non può essere giustificato dal pagamento degli stipendi dei lavoratori, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti di lavoro dipendente (ex articolo 2777Cc) rispetto ai crediti erariali (ex articolo 2778 Cc) vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera la par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato.

Tenuità del fatto. La Cassazione, invece, ha accolto la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis del Cp) in quanto le somme non versate erano di circa 28 mila euro per il 2014 e 46mila euro per il 2015. Alla luce di ciò i Supremi giudici hanno rilevato che dalla somma degli importi non si raggiungeva la cifra di 250mila euro, soglia che se superata nel quantum non consente alcuno sconto di pena.

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