Penale

Improcedibilità subito operativa per i giudizi troppo lunghi

Non serviranno i decreti legislativi per le misure a garanzia della equa durata - Fase transitoria fino al 2025

di Giovanni Negri

Improcedibilità in vigore da subito. Immediatamente operative anche le modifiche al Codice rosso. Il disegno di legge sulla riforma del processo penale, che punta a una riduzione del 25% della durata dei giudizi, ieri ha ricevuto il voto finale sul complesso del testo dall’Aula del Senato (un’approvazione che, ha sottolineato la ministra della Giustizia Marta Cartabia, insieme al via libera in prima lettura sempre al Senato alla riforma del Codice di procedura civile, permette di considerare rispettati gli impegni presi con l’Europa) non contiene solo i criteri di delega cui dovranno attenersi i futuri decreti legislativi che il ministero della Giustizia dovrà emanare nel corso del 2022, ma anche un pacchetto di misure con il quale gli operatori dovranno subito fare i conti.

Impugnazioni sotto controllo

Centrale, anche se gli effetti si potranno misurare solo tra qualche anno, è il nuovo meccanismo per assicurare il rispetto dei termini di durata dei giudizi di impugnazione, 2 anni in appello e 1 in Cassazione, al centro del faticoso compromesso raggiunto a fine luglio tra le forze di maggioranza. Nel caso di mancata osservanza dei limiti predeterminati il procedimento sarà giudicato improcedibile. Tuttavia i termini di durata possono essere prorogati dal giudice che procede. In particolare:

per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine può essere prorogato, in caso di particolare complessità del giudizio a più riprese, non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi;

per i delitti aggravati dal metodo mafioso possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l’appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità; in questi casi quindi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi;

per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione.

Fase transitoria fino al 2025

Con disposizione transitoria, è previsto che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della riforma della Bonafede della prescrizione; per questi procedimenti, peraltro, se l’impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l’appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

L’imputato e il suo difensore potranno proporre ricorso in Cassazione contro l’ordinanza che dispone la proroga dei termini previsti per il giudizio d’appello. Il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro 5 giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. La Corte di cassazione decide, in camera di consiglio, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti.

Le eccezioni

I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l’ergastolo e quando l’imputato vi rinuncia. I limiti di durata iniziano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza.La decorrenza dei termini di durata dei giudizi di impugnazione viene così fissata tra un minimo di 3 mesi dopo la pronuncia della sentenza (in caso di motivazione contestuale) a un massimo di 9 mesi (in caso di termine massimo per il deposito, pari a 90 giorni, che sia stato prorogato nella misura massima prevista dalla legge, pari sempre a 90 giorni).

La sospensione

Prevista poi la sospensione dei termini di durata massima del processo, con effetto per tutti gli imputati, negli stessi casi in cui è previsto lo stop della prescrizione del reato. Inoltre, nel giudizio d’appello è prevista la sospensione per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; in questo caso il periodo di sospensione tra un’udienza e l’altra non può comunque superare i sessanta giorni.

Infine, con specifico riferimento alle ipotesi di irreperibilità dell’imputato, è prevista la sospensione dei termini quando è necessario procedere a nuove ricerche per la notifica del decreto di citazione.

Misure antiviolenza

Subito in vigore poi la disposizione che inserisce nel catalogo dei delitti che impongono l’arresto in flagranza la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Come pure saranno subito operative, al momento della pubblicazione in «Gazzetta» le norme che estendono le disposizioni sulla protezione delle vittime della violenza domestica e di genere anche al tentativo di reato (per esempio, stalking, maltrattamenti in famiglia, atti sessuali con minori) e alle vittime di tentato omicidio. Si tratta delle misure cardine del cosiddetto Codice Rosso, su accorciamento dei tempi di svolgimento delle indagini, comunicazione nei confronti della vittima, garanzie in caso di sospensione condizionale della pena.

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