L’avvocato può fare il massaggiatore olistico? In teoria sì, in quanto tale attività, in quanto riconducibile alle professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge n. 4/2013, non determina automaticamente una situazione di incompatibilità con la professione forense. Resta fermo che, occorre verificare, caso per caso, se le modalità concrete di svolgimento dell’attività integrino un’incompatibilità ex art. 18 della legge professionale forense, che comunque va valutata dal COA. È quanto ha precisato il CNF nel parere n. 34 del 25 maggio 2026, pubblicato sul sito del Codice deontologico in risposta ad apposito quesito del Consiglio dell’Ordine di Ferrara.
Il quesito
Nello specifico, il COA emiliano ha chiesto al CNF se un avvocato possa svolgere anche l’attività di massaggiatore olistico. Nel quesito è stato precisato che tale attività è riconducibile “a quella di una professione ‘non organizzata in ordini o collegi’ ai sensi della legge n. 4/2013 e che, secondo quanto dichiarato dall’interessato, l’attività verrebbe svolta in forma occasionale e senza carattere di sistematicità, continuità od organizzazione aziendale, con redditi contenuti e tali da non configurare una autonoma ‘abitualità professionale’ e, infine, con modalità idonee a preservare il decoro e la dignità della professione forense”.
Il parere del CNF
Nel rendere il parere, il Consiglio nazionale forense ha richiamato i precedenti n. 41/2024 e n. 36/2017, ribadendo che “l’esercizio di attività riconducibili all’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 non è, di per sé, incompatibile con l’esercizio della professione forense, dal momento che non configura l’iscrizione in Albo professionale”.
Tuttavia, ha osservato il Collegio, “deve essere valutato con attenzione se le concrete caratteristiche dell’attività esercitata e delle forme e dei modi del suo esercizio possano configurare incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 della legge professionale, con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera a), a mente della quale l’esercizio della professione forense è incompatibile ‘con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio’ e con quanto previsto dalla lettera b), a mente della quale essa è incompatibile ‘con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui’”.
Per cui, ha concluso il CNF, spetta al Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, valutare “se nel caso di specie possa ravvisarsi una ipotesi di incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate”.

